Cassazione Penale, Sentenza n. 36187/2026 del 14/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (indagato)
La controversia
L’indagato era sottoposto, con ordinanza del GIP del Tribunale di Bologna del 7 maggio 2026, alla misura dell’obbligo di dimora nel Comune di Bologna con permanenza notturna. La misura fu eseguita il 15 maggio 2026; l’avviso di deposito dell’ordinanza cautelare venne notificato al difensore il 20 maggio 2026. Il Tribunale del riesame di Bologna, con ordinanza del 3 giugno 2026, dichiarò de plano tardiva la richiesta di riesame depositata il 29 maggio 2026, assumendo che il termine fosse scaduto il 25 maggio. Con unico motivo, il difensore denunciò violazione degli artt. 309, comma 3, e 293, comma 3, c.p.p., sostenendo che il termine per proporre riesame decorresse dalla notificazione al difensore dell’avviso di deposito e non dalla precedente esecuzione della misura. Chiese l’annullamento dell’ordinanza e la trasmissione degli atti al Tribunale per l’esame nel merito. In via preliminare, la Cassazione ha ritenuto corretta la mancata comunicazione dell’udienza al difensore di fiducia nominato il 28 luglio 2026, successivamente all’avviso ritualmente dato al difensore d’ufficio.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, rilevando che il termine di dieci giorni per la richiesta di riesame decorre, per il difensore, dalla notificazione dell’avviso di deposito previsto dall’art. 293, comma 3, c.p.p., non dalla data anteriore di esecuzione della misura. Poiché l’avviso fu notificato il 20 maggio 2026, la richiesta depositata il 29 maggio era tempestiva e il termine sarebbe scaduto il 30 maggio. Ha quindi annullato senza rinvio l’ordinanza del Tribunale del riesame e disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Bologna per un nuovo giudizio. La decisione non ha definito nel merito la misura cautelare né la richiesta di riesame.
Norme richiamate
il termine di dieci giorni entro il quale il difensore può proporre la richiesta di riesame dell’ordinanza che dispone una misura coercitiva decorre solo dalla notificazione dell’avviso di deposito dell’ordinanza applicativa della misura, a norma dell'art. 309, comma terzo, cod. proc. pen. e non da quello, eventualmente precedente, nel quale abbia avuto conoscenza del provvedimento medesimo.
Il termine per il difensore decorre dalla notificazione dell’avviso di deposito dell’ordinanza cautelare e non dalla sua eventuale conoscenza anticipata o dall’esecuzione della misura.
Tale adempimento, previsto dall’art. 293, comma 3, cod. proc. pen., consente la conoscenza legale dell’accessibilità non solo all’ordinanza cautelare, ma anche alla richiesta del pubblico ministero e agli atti con essa presentati al giudice, assicurando al difensore gli elementi necessari per instaurare il contraddittorio sul provvedimento applicativo della misura.
La notificazione dell’avviso di deposito assicura al difensore l’accesso legale all’ordinanza, alla richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati al giudice, consentendogli di disporre degli elementi necessari per instaurare il contraddittorio.
Massime di principio
- Per il difensore, il termine di dieci giorni per chiedere il riesame di un’ordinanza applicativa di misura coercitiva decorre dalla notificazione dell’avviso di deposito previsto dall’art. 293, comma 3, c.p.p., non dalla data anteriore in cui la misura sia stata eseguita o il provvedimento sia stato conosciuto.
- La notificazione dell’avviso di deposito è funzionale a garantire al difensore l’accesso all’ordinanza cautelare, alla richiesta del pubblico ministero e agli atti sottoposti al giudice, così da consentire un’effettiva instaurazione del contraddittorio.
- Quando è dedotto un error in procedendo, la Corte di cassazione può esaminare direttamente gli atti processuali per verificare il dies a quo del termine d’impugnazione e la tempestività della richiesta.
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