Cassazione Civile, Ordinanza n. 15588/2022 del 16/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia del ricorrente, ha verificato la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 390 c.p.c. e ha dichiarato l'estinzione del processo. Non è stata pronunciata statuizione sulle spese, poiché i controricorrenti avevano aderito alla rinuncia.
Esito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia origina da una condanna emessa dal Tribunale di Torino nei confronti di un imprenditore, in favore di un condominio e di alcuni proprietari di unità immobiliari, al pagamento di euro 120.117,17 oltre IVA e interessi. Avverso tale sentenza era stato proposto appello, dichiarato inammissibile dalla Corte d'appello di Torino con ordinanza ex art. 348-bis c.p.c. Il soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado e contro l'ordinanza di inammissibilità, articolando quattro motivi; tuttavia, prima della camera di consiglio, ha depositato atto di rinuncia al ricorso.
Norme richiamate
ordinanza ex art. 348-bis cod. proc. civ.
la Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'appello ritenendolo privo di ragionevole probabilità di accoglimento
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per la decisione in Cassazione
Sussistendo i presupposti di cui all'art. 390 cod. proc. civ., va dichiarata l'estinzione del processo.
la rinuncia al ricorso, ritualmente proposta, comporta l'estinzione del giudizio di cassazione
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso validamente depositata prima della decisione determina l'estinzione del processo, quando ne ricorrano i presupposti di legge.
- Se i controricorrenti aderiscono alla rinuncia, non vi è luogo a pronuncia sulle spese di lite.
- Quando il giudizio si estingue per rinuncia, la Corte non esamina i motivi di ricorso e non si pronuncia sul merito della controversia.
Come è indicizzato
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