Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 15588/2022 del 16/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia del ricorrente, ha verificato la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 390 c.p.c. e ha dichiarato l'estinzione del processo. Non è stata pronunciata statuizione sulle spese, poiché i controricorrenti avevano aderito alla rinuncia.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La controversia origina da una condanna emessa dal Tribunale di Torino nei confronti di un imprenditore, in favore di un condominio e di alcuni proprietari di unità immobiliari, al pagamento di euro 120.117,17 oltre IVA e interessi. Avverso tale sentenza era stato proposto appello, dichiarato inammissibile dalla Corte d'appello di Torino con ordinanza ex art. 348-bis c.p.c. Il soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado e contro l'ordinanza di inammissibilità, articolando quattro motivi; tuttavia, prima della camera di consiglio, ha depositato atto di rinuncia al ricorso.

Norme richiamate

  • art. 348-bis c.p.c.

    ordinanza ex art. 348-bis cod. proc. civ.

    la Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'appello ritenendolo privo di ragionevole probabilità di accoglimento

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

    il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per la decisione in Cassazione

  • art. 390 c.p.c.

    Sussistendo i presupposti di cui all'art. 390 cod. proc. civ., va dichiarata l'estinzione del processo.

    la rinuncia al ricorso, ritualmente proposta, comporta l'estinzione del giudizio di cassazione

  • art. 120117,17 c.p.c.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso validamente depositata prima della decisione determina l'estinzione del processo, quando ne ricorrano i presupposti di legge.
  • Se i controricorrenti aderiscono alla rinuncia, non vi è luogo a pronuncia sulle spese di lite.
  • Quando il giudizio si estingue per rinuncia, la Corte non esamina i motivi di ricorso e non si pronuncia sul merito della controversia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.