Sentenza n. 14303/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento del Decreto Dirigenziale della Regione Emilia-Romagna n. 24300 del 14.12.2022 e di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente e/o collegato,quali le deliberazioni dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali n. 284 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Piacenza - n. 667 del 05/09/2019 dell'Azienda Usl di Parma - n. 334 del 20/09/2019 dell'Azienda Usl di Reggio Emilia - n. 267 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Modena - n. 325 del 04/09/2019 dell'Azienda Usl di Bologna avente - n. 189 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Imola- n. 183 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Ferrara - n. 295 del 18/09/2019 dell'Azienda Usl della Romagna- n. 969 del 03/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Parma - n. 333 del 19/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia- n. 137 del 05/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Modena - n. 212 del 04/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Bologna- n. 202 del 05/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Ferrara- n. 260 del 06/09/2019 dell'Istituto Ortopedico Rizzoli, il Decreto del Ministero della Salute adottato di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze del 6. 7.2022, pubblicato in G.U.R.I Serie Generale n. 251 in data 15.09.2022, avente ad oggetto “certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” e delle tabelle allegate che costituiscono parte integrante e sostanziale del citato Decreto, il Decreto del Ministero della Salute del 6.10.2022, pubblicato in G.U.R.I. del 26.10.2022, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, ogni altro provvedimento comunque presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi inclusi, ove occorrer possa l'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022, l'“accordo, ai sensi dell'art. 9-ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017-2018”, rep. Atti n. 181/CSR, adottato in data 7.11.2019 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, la nota del Ministero della Salute, Direzione Generale della Programmazione Sanitaria, Prot. DGPROGS 0022413-P-20/07/2019, avente ad oggetto:” indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art 9 ter, commi e 9 del DL 78/2015 convertito con modificazioni dalla legge 125/2015, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto dirigenziale della Regione Emilia-Romagna recante il ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici, unitamente agli atti statali e regionali presupposti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva impugnato il decreto regionale e gli atti presupposti relativi alla certificazione del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018 e al conseguente ripiano, tra cui il decreto ministeriale del 6 luglio 2022, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, l'intesa e l'accordo in Conferenza Stato-Regioni e le deliberazioni delle aziende sanitarie regionali. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato di avere effettuato il pagamento dell'importo dovuto nella misura ridotta prevista dall'art. 7 d.l. 95/2025 e ha chiesto la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese. Le amministrazioni resistenti non hanno depositato la comunicazione regionale attestante l'avvenuto versamento, richiesta dalla norma per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha escluso la possibilità di dichiarare la cessazione della materia del contendere, poiché l'art. 7 d.l. 95/2025 la subordina alla comunicazione al Tribunale, da parte della Regione, del provvedimento di accertamento dell'avvenuto pagamento. Tale comunicazione non risultava depositata dalle amministrazioni resistenti. Tuttavia, la dichiarazione della ricorrente circa l'avvenuto pagamento dell'importo dovuto ha fatto venir meno l'interesse alla decisione sul ricorso. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese di lite
La cessazione della materia del contendere richiede la comunicazione al TAR Lazio del provvedimento regionale o provinciale che accerta l'avvenuto versamento dell'importo dovuto; in mancanza di tale comunicazione, il venir meno dell'interesse del ricorrente conduce alla declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Richiamato per la trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato mediante collegamento da remoto.
art. 13-quater disp. att. c.p.a.
Richiamato per lo svolgimento da remoto della camera di consiglio.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
Individuato quale riferimento normativo degli atti regionali e provinciali oggetto dei ricorsi relativi al ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici.
Massime di principio
- Quando una norma speciale subordina la cessazione della materia del contendere alla comunicazione, da parte dell'amministrazione, di un provvedimento attestante l'adempimento del privato, la sola dichiarazione dell'interessato non consente di pronunciare la cessazione della materia del contendere.
- La dichiarazione del ricorrente di avere effettuato il pagamento dovuto, in assenza della comunicazione amministrativa richiesta dalla disciplina speciale, può comunque determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e quindi l'improcedibilità del ricorso.
- La sopravvenuta carenza di interesse comporta la definizione del giudizio senza esame della legittimità degli atti impugnati; le spese possono essere compensate quando ciò sia richiesto e ritenuto appropriato dal giudice.
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