Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 22962/2025 del 18/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza con cui il giudice dell'udienza preliminare aveva applicato la pena su richiesta delle parti ex artt. 444 e ss. c.p.p. Ha dedotto: 1) violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione per la mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; 2) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alla contestata aggravante. Ha chiesto l'annullamento della sentenza.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso palesemente inammissibile, rilevando che, per le sentenze di applicazione della pena pronunciate dopo la riforma del 2017, il ricorso per cassazione è consentito solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Le censure formulate, relative al mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e al trattamento delle circostanze attenuanti generiche, non rientrano in tali limiti. La Corte ha inoltre osservato che la doglianza sulla pena era generica e non evidenziava un'illegalità del trattamento sanzionatorio, essendo insufficiente contestare il percorso valutativo del giudice senza dimostrare che il risultato finale fosse contrario a legge. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    artt. 444 e ss. cod. proc. pen.

    La sentenza di patteggiamento, una volta ratificata dal giudice, è impugnabile per cassazione solo nei ristretti casi previsti dalla legge.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    art. 610 comma 5bis cod. proc. pen.

    Consente la declaratoria senza formalità dell'inammissibilità del ricorso nei casi evidenti.

  • art. 1, comma 62, L. 103/2017

    art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103

    Ha introdotto il comma 5-bis dell'art. 610 c.p.p., incidendo sulla trattazione dei ricorsi manifestamente inammissibili.

  • art. 1, comma 51, L. 103/2017

    art. 1, co. 51, della l. 23.6.2017 n. 103

    Delimita l'ambito dei ricorsi avverso la sentenza di patteggiamento per le richieste successive alla riforma.

  • art. 129 c.p.p.

    La mancata pronuncia di proscioglimento ex art. 129 non è più deducibile come motivo di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento nei casi considerati.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, nei casi soggetti alla disciplina successiva alla riforma del 2017, il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi tassativi: volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.
  • Non è deducibile in cassazione, contro una sentenza di patteggiamento, la mancata pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., salvo che la doglianza si collochi nei limiti specificamente consentiti dalla legge.
  • Le censure sulla misura della pena o sul mancato riconoscimento di circostanze attenuanti sono inammissibili se non evidenziano un'illegalità del trattamento sanzionatorio; non basta contestare il percorso argomentativo del giudice, occorrendo dimostrare che il risultato finale sia contrario a legge.
  • Nel patteggiamento la motivazione del giudice può essere sintetica, essendo sufficiente il richiamo alla verifica e positiva valutazione dell'accordo intervenuto tra le parti, purché non emergano profili di illegalità.
  • Quando l'inammissibilità del ricorso non sia ascrivibile ad assenza di colpa del ricorrente, segue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.