Cassazione Penale, Sentenza n. 25384/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la limitazione degli orari di cottura (consegna del pentolame ore 7 e ritiro ore 20) lamentando l'assenza di ragioni di sicurezza che giustificassero la restrizione, nonché la disparità di trattamento rispetto ai detenuti 'comuni' (nello stesso istituto di Bancali-Sassari non sussiste analoga limitazione). Sosteneva violazione e scorretta applicazione dell'art. 41-bis ord. pen. e delle garanzie costituzionali (art. 3 e art. 27 Cost.) e che l'Amministrazione doveva specificare se le fasce orarie fossero previste per tutti i detenuti o solo per quelli sottoposti al regime differenziato e indicare le ragioni di sicurezza che le giustificano.
La decisione
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso. Ha richiamato l'orientamento consolidato secondo cui l'Amministrazione penitenziaria può regolamentare, tramite regolamento di istituto, fasce orarie per la cottura dei cibi ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), d.P.R. n. 230/2000, purché non si ripristini una maggiore afflittività vietata dalla Corte costituzionale. La Corte ha precisato che la previsione è legittima se riguarda tutti i detenuti o, se riguarda solo quelli sottoposti all'art. 41-bis, sia sorretta da specifiche ragioni di sicurezza/organizzazione che la giustifichino. Nel caso concreto il Tribunale di sorveglianza aveva motivato la scelta con esigenze organizzative, attenuazione controlli notturni e rischi di sovraffollamento/insalubrità nelle celle multiple qualora tutti cucinassero contemporaneamente; il ricorrente non ha indicato elementi concreti per dimostrare l'irragionevolezza o la mancanza di giustificazione di tali motivi. Pertanto il rigetto del reclamo è stato confermato e il ricorrente condannato alle spese.
Norme richiamate
La Corte ricorda che l'art. 41-bis non può impedire tout court l'accesso a piccoli gesti della vita quotidiana; tuttavia non esiste un diritto assoluto a cuocere cibi in cella. L'Amministrazione può regolamentare le modalità e gli orari entro limiti non afflittivi e non discriminatori.
art. 3 Cost.
Richiamato come parametro di legittimità: la differenziazione di trattamento è illegittima se conduce a una disciplina discriminatoria o ingiustificatamente vessatoria rispetto ai detenuti comuni.
art. 27, comma terzo, Cost.
Rilevato nella prospettazione dei diritti e delle garanzie del detenuto; la Corte verifica che le limitazioni siano giustificate e proporzionate.
art. 1, comma quinto, Ord. pen.
Richiamato in relazione al quadro normativo del trattamento penitenziario e alle competenze organizzative dell'Amministrazione.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Norma procedurale citata nella prospettazione del ricorso per cassazione; utilizzata come premessa normativa al gravame.
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Norma sulla materia impugnata (ricorso per cassazione); citata tra le disposizioni rilevanti per il rito.
d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, art. 36, comma 2, lett. b)
Attribuisce al regolamento d'istituto la disciplina degli orari e dell'organizzazione della vita quotidiana dei detenuti; la Corte afferma che l'individuazione di fasce orarie rientra in tale potestà regolamentare, purché non sia strumentale a ripristinare maggiore afflittività.
Corte costituzionale, sent. n. 186/2018
La sentenza ha dichiarato parzialmente illegittima la previsione che consentiva di vietare completamente la cottura dei cibi, riconoscendo ai detenuti 41-bis l'accesso a piccoli gesti quotidiani; tuttavia ha precisato che l'esercizio può essere regolato con fasce orarie.
Corte costituzionale, sent. n. 135/2013
Riferita per il principio che i diritti dei detenuti possono subire restrizioni solo in funzione delle esigenze di sicurezza connesse alla custodia; serve da parametro per valutare ragionevolezza e proporzionalità delle limitazioni.
Massime di principio
- L'Amministrazione penitenziaria può disciplinare, tramite regolamento d'istituto, fasce orarie per la cottura dei cibi ai sensi dell'art. 36 d.P.R. n. 230/2000.
- Tale regolamentazione è lecita purché non ripristini una maggiore afflittività vietata dall'interpretazione costituzionale dell'art. 41-bis.
- Una limitazione che riguardi solo i detenuti sottoposti al regime 41-bis è ammessa solo se motivata da concrete e specifiche ragioni di sicurezza o organizzazione attinenti al regime differenziato; in mancanza, può configurare discriminazione rispetto ai detenuti 'comuni'.
- Il trattamento riservato ai detenuti 'comuni' nello stesso istituto costituisce parametro di riferimento per valutare la legittimità delle differenze di disciplina.
- La giurisdizione è sindacabile: il giudice può esaminare la motivazione dell'atto amministrativo/regolamentare e verificare se le ragioni addotte siano sufficienti e proporzionate.
- Il ricorrente che impugna la limitazione deve indicare, con specificità, perché le ragioni addotte dall'Amministrazione siano infondate o insufficienti nel caso concreto; la genericità è insufficiente.
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