Cassazione Penale, Sentenza n. 40679/2025 del 17/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame di Cagliari del 27/06/2025 che, in parziale accoglimento dell'appello cautelare, aveva sostituito la misura dell'obbligo di dimora con il divieto di espatrio e l'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria. Denunciava: 1) omissione di valutazione e vizio di motivazione perché il riesame non avrebbe esaminato le censure sulla precedente ordinanza del 14/05/2025 (sostituzione degli arresti domiciliari con obbligo di dimora), sostenendone l'abnormità e l'uso distorto dell'art. 299 c.p.p. per eludere i termini di durata della misura custodiale; 2) travisamento della prova e illogicità nella valutazione della persistenza delle esigenze cautelari, specie alla luce di atti del procedimento napoletano e della presunta cessazione dei rapporti con Del Prete; 3) ingiustificato rigetto della richiesta di spostare l'esecuzione dell'obbligo di dimora in Germania (Erftstadt), nonostante la società tedesca fosse fallita e il nucleo familiare potesse mantenersi autonomamente. Sono stati inoltre depositati motivi nuovi reiterativi e aggiuntivi (fra cui eccezione di difetto di giurisdizione e illegittima cumulazione di misure).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: 1) il primo motivo era generico e, in gran parte, manifestamente infondato: il Tribunale di Cagliari aveva effettivamente esaminato le ragioni di revoca e la presunta abnormità del provvedimento del 14/05/2025 è stata ritenuta infondata poiché l'art. 299, comma 3, c.p.p. consente la sostituzione della misura anche quando il giudice 'procede al giudizio' e non sussiste alcun termine che vieti l'esercizio di tale potere; 2) il secondo motivo difettava di specificità: la Corte ha ritenuto che il riesame avesse fornito motivazione congrua sulla persistenza delle esigenze cautelari, richiamando la formazione del 'giudicato cautelare' e la necessità di elementi nuovi per rimettere in discussione valutazioni già esaminate; 3) il terzo motivo era privo di interesse, poiché la misura contestata (obbligo di dimora) era stata già sostituita con misure meno gravose; 4) i motivi nuovi sono inammissibili ex art. 585, comma 4, c.p.p. perché travolti dall'inammissibilità del ricorso principale. Conseguenza pratica: dichiarata inammissibilità del ricorso e rigetto dell'impugnazione.
Norme richiamate
il giudice può provvedere alla revoca o alla sostituzione della misura con altra meno gravosa, anche d'ufficio, quando procede "al giudizio"
La Corte ha confermato che l'art. 299, comma 3, autorizza il PM a chiedere e il giudice a disporre la sostituzione della misura anche nella fase del giudizio; non è rilevante un presunto uso 'tardivo' del potere, salvo prova di abnormità molto grave.
Richiamato dalla difesa come diverso meccanismo di sostituzione/rimeditazione delle misure; la Corte non ha ritenuto che la scelta tra istituti fosse di per sé illegittima.
art. 283, comma 3 cod. proc. pen.
Norma citata in relazione alle prescrizioni accessorie dell'obbligo di dimora; utilizzata per descrivere le condizioni imposte alla misura originaria.
Riferimento alle esigenze cautelari: la Corte ha richiamato la valutazione già formatasi e la necessità di elementi nuovi per superare il giudicato cautelare.
Principio di tassatività delle nullità richiamato: non è possibile dichiarare nullo un atto del procedimento senza una norma che preveda la sanzione.
art. 585, comma 4 cod. proc. pen.
l'inammissibilità dell'impugnazione principale si estende ai motivi nuovi
I motivi aggiunti risultano inammissibili se il ricorso principale è dichiarato inammissibile.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata come limite alla presentazione dei motivi e alla necessità di sintesi nei motivi di ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Le decisioni cautelari già esaminate con impugnazioni esaurite producono una preclusione endo-processuale: per ottenere una revisione è necessario allegare e documentare elementi nuovi che modifichino il quadro istruttorio precedente.
- L'art. 299 c.p.p. consente al PM e al giudice, anche in fase di giudizio, di disporre revoche o sostituzioni di misure cautelari; la tempestività dell'atto non è di per sé indice di abuso salvo prova di abnormità molto marcata.
- Le doglianze in cassazione devono essere specifiche e valorizzare in modo argomentato le ragioni per cui la motivazione del giudice sarebbe errata; la mera reiterazione di argomenti già svolti in appello, senza nuove concrete contestazioni, è inammissibile per difetto di specificità.
- Se la misura impugnata viene sostituita con una meno gravosa, il ricorrente può perdere l'interesse a contestare aspetti pratici dell'originaria esecuzione (difetto di interesse).
- I motivi nuovi in cassazione sono inammissibili quando il ricorso principale è dichiarato inammissibile: eventuali elementi non esposti precedentemente vanno introdotti e valorizzati nelle fasi processuali rilevanti (riesame/appello) e devono essere realmente nuovi.
- Per chiedere lo spostamento del luogo di esecuzione di una misura (es. all'estero) è necessario documentare concretamente l'assenza di pericolo di reiterazione e la capacità di sostentamento nel luogo richiesto; la sola produzione di atti non determinanti non basta a mutare la valutazione del giudice.
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