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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46600/2024 del 18/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso contro l'ordinanza del 03/06/2024 che confermava la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP di Agrigento per il delitto di omicidio. Il ricorrente deduce: 1) insufficiente e viziata motivazione in ordine alla gravità indiziaria, sostenendo che i singoli elementi indizianti (presunto movente, presenza nel fondo rurale, esiti STUB sull'auto con possibile contaminazione, differenze compositive tra residui su vittima e parti di vettura, prova negativa sull'uso del revolver trovato in casa, spostamento per visita programmata alla figlia) sono privi di concreta attitudine indiziaria e non potevano essere cumulati; 2) erronea valutazione delle esigenze cautelari, in particolare assenza di esigenze di cui all'art.274 c.1 lett. a cod.proc.pen. e mancanza di pericolo di reiterazione; 3) vizio di motivazione nella scelta della misura, non valutata l'adeguatezza di misure meno afflittive (arresti domiciliari con braccialetto elettronico).

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di merito abbia motivato coerentemente la sussistenza della gravità indiziaria, focalizzandosi in particolare sulla concomitante presenza del Nobile nel fondo contiguo al luogo dell'omicidio e sul risultato positivo del prelievo STUB su parti della vettura in suo uso, elementi che letti congiuntamente costituiscono quadro indiziario robusto. La Corte ha richiamato i principi di valutazione prognostica degli indizi (art.273) e i limiti del sindacato di legittimità, precisando che non è consentita una rivalutazione autonoma delle singole prove ma il controllo della completezza, logicità e non contraddittorietà della motivazione. Gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili per manifesta infondatezza: la presunzione relativa sull'esistenza delle esigenze cautelari non è stata efficacemente contrastata dal ricorrente in presenza di un fatto delittuoso recente e grave. È stata inoltre disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e gli adempimenti di cancelleria.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Richiamato per spiegare la composizione del Tribunale che ha deciso in sede di conferma (composizione prevista per i procedimenti cautelari).

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Norma sul requisito della gravità indiziaria per l'applicazione delle misure cautelari. La Corte chiarisce che 'indizi' vanno intesi in chiave prognostica come elementi che consentono una qualificata probabilità di condanna e che devono essere valutati alla luce delle regole di giudizio del giudizio di merito, senza però trasfondere direttamente gli standard del giudizio definitivo.

  • art. 274 comma 1 lett. a cod. proc. pen.

    art. 274 comma 1 lett. a cod. proc. pen.

    Norma sulle esigenze cautelari; il ricorrente contestava la sussistenza dell'esigenza di incolpazione o di impedimento delle indagini. La Corte ha ritenuto la presunzione relativa delle esigenze cautelari non efficacemente scalfita.

  • art. 292 comma 2 lett. c cod. proc. pen.

    art. 292 comma 2 lett. c cod. proc. pen.

    Richiamato per indicare i limiti e i criteri del giudizio incidentale sulle prove nel procedimento cautelare, ossia gli elementi che il giudice deve considerare nella valutazione indiziaria.

  • art. 533 comma 1 cod. proc. pen.

    art. 533 comma 1 cod. proc. pen.

    Citato come parametro normativo delle regole di giudizio del processo di merito (standard richiesto per affermare la colpevolezza), utile a orientare il giudizio prognostico richiesto in sede cautelare.

  • art. 530 comma 2 cod. proc. pen.

    art. 530 comma 2 cod. proc. pen.

    Riferimento normativo alle regole applicabili in caso di incertezza e contraddittorietà nel materiale probatorio, preso in considerazione indirettamente nel paragone tra fase cautelare e decisione di merito.

  • art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

    art. 94 comma 1-ter disposizioni attuative cod. proc. pen.

    Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione e per la prescrizione delle comunicazioni dovute.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (richiami)

    Sez. U, Audino 22.3.2000; Sez. I, Misseri 17.5.2011; Sez. IV, Tritella 21.6.2012

    La sentenza richiama orientamenti consolidati che delimitano il ruolo del giudice di legittimità (verifica della coerenza e completezza della motivazione senza rinnovare il giudizio di fatto) e l'esigenza di trattare, anche in fase cautelare, i singoli elementi probatori secondo le loro caratteristiche ontologiche.

Massime di principio

  • In fase cautelare il giudice valuta gli indizi in chiave prognostica: la gravità indiziaria significa esistenza di elementi che rendono ragionevolmente probabile una futura condanna, valutati nello stato degli atti.
  • Elementi circostanziali fortemente connessi tra loro (es. presenza dell'indagato sul luogo del fatto nel momento compatibile con la consumazione e tracce forensi sull'auto in suo uso) possono, letti congiuntamente, costituire quadro indiziario solido anche se ciascun elemento singolarmente è suscettibile di spiegazioni alternative.
  • Il sindacato di legittimità sulla motivazione cautelare è limitato: la Corte di cassazione controlla completezza, logicità e non contraddittorietà del ragionamento, senza rinnovare la valutazione probatoria di merito.
  • Per impugnare con successo una misura cautelare occorre fornire elementi concreti e fondati che spieghino in modo plausibile le alternative invocate (es. documentazione sulla contaminazione delle prove, spiegazioni tecniche attendibili sulle analisi STUB, evidenze sull'assenza di collegamento temporale significativo), non semplici e generiche asserzioni.
  • La richiesta di misure meno afflittive deve essere supportata da una motivazione adeguata che dimostri l'assenza delle esigenze cautelari o la concreta idoneità di misure alternative; la mera possibilità astratta di controllo non è sufficiente a travolgere la presunzione relativa in presenza di fatti recenti e gravi.

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