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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3116/2024 del 24/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Imputato ha impugnato la conferma della condanna per i reati di cui agli artt. 495 e 385 c.p., denunciando inosservanza della legge penale e difetto di motivazione relativamente alla mancata applicazione delle sanzioni sostitutive (lavoro di pubblica utilità o detenzione domiciliare). In appello, con rito scritto e con conclusioni del 08/03/2023, la difesa aveva tempestivamente richiesto la sostituzione della pena in caso di conferma, producendo documentazione sulla disponibilità della madre ad ospitare e assistere l'imputato; tale richiesta non è stata registrata né valutata dalla Corte territoriale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al vizio relativo alla mancata applicazione delle sanzioni sostitutive. Ha ritenuto che la richiesta era stata proposta correttamente con le conclusioni scritte nel rito applicabile e che le modifiche introdotte dal d.lgs. n.150/2022 (applicabili ai procedimenti pendenti se più favorevoli) reso più favorevole l'assetto delle sanzioni sostitutive (art. 53 l. n. 689/1981 come modificato). Perciò ha annullato la sentenza impugnata solo sul punto inerente la mancata applicazione delle sanzioni sostitutive e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per nuovo esame della richiesta.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 495

    Indica il reato per il quale l'imputato è stato condannato; citato come fatto-reato oggetto del processo.

  • Codice penale, art. 385

    Indica il reato accessorio contestato all'imputato; citato nei capi di imputazione confermati in appello.

  • d.lgs. n. 150/2022, art. 95

    La Corte ha interpretato questa disposizione nel senso che le modifiche del d.lgs. n.150/2022 alle norme della legge n.689/1981 devono essere applicate se più favorevoli anche nei procedimenti già pendenti in grado d'appello alla data di entrata in vigore (30/12/2022). L'omissione di applicare tali modifiche è vizio che giustifica annullamento limitato.

  • d.lgs. n. 150/2022, art. 71

    Riferito come norma che ha modificato l'art. 53 della legge n.689/1981, introducendo configurazioni nuove di sanzioni sostitutive che possono essere più favorevoli rispetto al previgente assetto.

  • L. n. 689/1981, art. 53

    Oggetto delle modifiche ritenute favorevoli: la nuova formulazione contempla sanzioni sostitutive (quelle invocate dall'imputato) che prima non erano previste; pertanto deve essere applicata quando più favorevole.

  • L. n. 176/2020, art. 23-bis

    La Corte ha precisato che, nel rito scritto disciplinato da questa norma, le conclusioni scritte sono lo strumento idoneo e sufficiente per proporre la richiesta di applicazione di una norma nuova (non vigente al momento del gravame) senza dover necessariamente chiedere trattazione orale.

Massime di principio

  • Se una modifica normativa è più favorevole all'imputato e è entrata in vigore prima del giudizio di appello, va applicata anche nei procedimenti già pendenti in appello (principio di favore retroattivo nelle forme consentite).
  • Nel rito scritto d'appello disciplinato dall'art. 23-bis L. n.176/2020 la richiesta di applicazione di nuove norme può essere validamente proposta mediante conclusioni scritte; il giudice è tenuto a registrare e motivare il provvedimento su tale istanza.
  • La mancata registrazione o valutazione di una richiesta difensiva rilevante (es. applicazione di pene sostitutive più favorevoli) costituisce vizio che giustifica annullamento limitato e rinvio per nuovo esame.
  • L'esistenza di elementi di fatto prodotti dalla difesa (es. disponibilità familiare a ospitare l'imputato) deve essere valutata dalla corte territoriale nel decidere sull'eventuale applicazione di sanzioni sostitutive.
  • L'annullamento operato dalla Corte di Cassazione può essere limitato al punto specifico viziato, disponendo il rinvio per nuovo giudizio sulla sola questione omessa o errata.

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