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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25139/2025 del 08/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le doglianze non rientrassero nei limiti di impugnazione previsti per la sentenza di patteggiamento e che, in tema di qualificazione giuridica del fatto, non fosse stato dedotto né riscontrato alcun errore manifesto. Conseguentemente ha posto a carico del ricorrente le spese del procedimento e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale che, su accordo delle parti, aveva applicato la pena per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti di lieve entità. Il ricorso deduceva violazione di legge per l'asserita erronea applicazione dell'art. 129 c.p.p. e per la qualificazione giuridica del fatto. La Corte rileva però che, nel patteggiamento, sono deducibili in cassazione solo specifici vizi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; quanto al controllo ex art. 129 c.p.p., il vizio di motivazione non è più censurabile. Quanto alla qualificazione giuridica del fatto, la censura è ammissibile solo se l'errore è manifesto e macroscopico, tale da rivelare un accordo sul reato e non sulla sola pena; nel caso concreto, tale evidenza non emerge e il ricorrente non indica neppure quale sarebbe la corretta qualificazione del fatto.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    norma incriminatrice posta a base della sentenza di applicazione della pena per il reato di spaccio di lieve entità o detenzione/cessione a fini di spaccio di lieve entità.

  • art. 129 c.p.p.

    il giudice del patteggiamento deve verificare l'insussistenza di cause di proscioglimento, ma l'eventuale vizio motivazionale su tale verifica non è censurabile con ricorso per cassazione nei limiti del patteggiamento.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    il ricorso è stato trattato con il rito camerale previsto per la decisione semplificata dei ricorsi inammissibili o manifestamente infondati.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    contro la sentenza di patteggiamento sono proponibili solo motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 606, lett. b), c.p.p.

    l'erronea qualificazione giuridica del fatto integra un vizio di legge deducibile in cassazione, ma solo nei limiti specifici elaborati dalla giurisprudenza sul patteggiamento.

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato come base normativa della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel patteggiamento il controllo di legittimità è fortemente circoscritto: non sono deducibili censure estranee ai motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • La verifica ex art. 129 c.p.p. resta doverosa per il giudice che applica la pena su richiesta, ma il relativo difetto di motivazione non è autonomamente sindacabile in cassazione se non nei limiti consentiti dalla disciplina speciale.
  • L'erronea qualificazione giuridica del fatto è censurabile in cassazione solo quando l'errore sia manifesto e macroscopico, tale da evidenziare un indebito accordo sul reato e non sulla sola pena; se la diversa qualificazione richiede apprezzamenti in fatto o profili opinabili, il ricorso è inammissibile.
  • Chi propone ricorso per dedurre l'erronea qualificazione del fatto deve indicare la corretta qualificazione giuridica e spiegare perché quella recepita in sentenza sia palesemente eccentrica rispetto alla contestazione.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, segue la condanna alle spese e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioRiti alternativiImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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