Cassazione Civile, Ordinanza n. 28460/2022 del 30/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (assicurato)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio promosso da un soggetto che aveva chiesto a un ente previdenziale il riconoscimento di una prestazione. Il Tribunale, dichiarata cessata la materia del contendere, aveva compensato le spese di lite nella misura di un quarto. La Corte d'appello ha confermato tale statuizione ritenendo motivata la compensazione, perché il comportamento processuale dell'ente, qualificato come virtuoso, era consistito nell'aver riconosciuto nelle more del giudizio la prestazione richiesta. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 92 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., sostenendo che la decisione sulle spese fosse priva di motivazione congrua e non rispettosa dei limiti individuati dalla Corte costituzionale n. 77/2018 in tema di compensazione delle spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo. Ha osservato che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018, la compensazione delle spese può essere disposta solo entro i limiti di una lettura non rigida dell'art. 92 c.p.c., ammettendo fattispecie analoghe a quelle espressamente previste e riconducibili alla medesima ratio, come l'assoluta novità della questione o il mutamento della giurisprudenza. La motivazione adottata dalla Corte territoriale, fondata sul comportamento processuale virtuoso dell'ente e sul successivo riconoscimento della prestazione nelle more del giudizio, è stata ritenuta non riconducibile a tali ipotesi e neppure al principio di causalità oggettiva inteso nel senso che sopporta le conseguenze economiche del processo chi ha costretto altri ad agire o a proseguire. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
gravi ed eccezionali ragioni
La compensazione delle spese richiede una motivazione riconducibile a fattispecie analoghe a quelle tipizzate dalla norma, secondo la lettura costituzionalmente orientata successiva a Corte cost. n. 77/2018; non basta il generico richiamo al comportamento processuale virtuoso della parte che abbia poi riconosciuto la pretesa in corso di causa.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione della statuizione sulle spese deve essere congrua e coerente con i presupposti legali della compensazione.
Corte cost. n. 77/2018
Ha superato la rigidità dell'elencazione tassativa delle ipotesi di compensazione delle spese, ma entro limiti che consentono solo riferimenti ad altre fattispecie analoghe e omogenee alla stessa ratio giustificativa.
È richiamato per la comunicazione della proposta del relatore e la trattazione in camera di consiglio non partecipata.
Massime di principio
- Dopo l'intervento della Corte costituzionale n. 77/2018, la compensazione delle spese può essere disposta solo se la motivazione richiami circostanze analoghe, per ratio, alle ipotesi previste dall'art. 92 c.p.c., come la novità assoluta della questione o il mutamento della giurisprudenza.
- Il mero comportamento processuale della parte che riconosca la pretesa nelle more del giudizio non integra, di per sé, una 'grave ed eccezionale ragione' idonea a giustificare la compensazione delle spese.
- In tema di spese processuali, il principio di causalità opera nel senso che deve sopportare le spese chi ha costretto l'altra parte a promuovere o proseguire il giudizio; il successivo adempimento della pretesa non esclude la responsabilità per le spese se l'azione è stata resa necessaria da un iniziale inadempimento o mancato riconoscimento.
- La statuizione di compensazione delle spese richiede una motivazione specifica e controllabile, non essendo sufficiente un generico apprezzamento di 'virtuosità' del comportamento della parte vittoriosa o soccombente.
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