Ordinanza n. 13474/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento del provvedimento del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Ambasciata d'Italia a Nuova Delhi, con cui veniva rigettata l'istanza diretta ad ottenere il rilascio del visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato, emesso in data 16.09.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rilascio del visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento dell'Ambasciata d'Italia a Nuova Delhi del 16 settembre 2025, con il quale è stata rigettata l'istanza di rilascio di un visto di ingresso per lavoro subordinato. Dal testo non risultano specificati i singoli vizi di legittimità dedotti. Il TAR ha ritenuto necessario acquisire dalla sede diplomatica aggiornati chiarimenti sugli sviluppi dell'autotutela in corso.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda di annullamento e ha disposto incombenti istruttori ai sensi dell'art. 65 c.p.a., ordinando l'acquisizione, entro cinquanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, di chiarimenti aggiornati dell'Ambasciata in ordine agli sviluppi dell'autotutela in corso. La prosecuzione della trattazione è stata fissata alla camera di consiglio del 20 ottobre 2026. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
Norme richiamate
La disposizione è stata posta a fondamento dell'ordine di acquisire chiarimenti aggiornati dalla sede diplomatica nell'ambito degli incombenti istruttori.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento della tutela dei dati della parte mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di annullamento contro il diniego di un visto d'ingresso, l'amministrazione rappresenta l'avvio o la pendenza di un procedimento di autotutela, il giudice può disporre l'acquisizione di aggiornati chiarimenti dalla sede diplomatica prima di definire la controversia.
- Ai sensi dell'art. 65 c.p.a., il giudice amministrativo può disporre specifici incombenti istruttori e rinviare la prosecuzione della trattazione quando ritenga necessari ulteriori elementi informativi sugli sviluppi dell'azione amministrativa.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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