Sentenza n. 763/2026 - Torino, Sezione 3
per l'ottemperanza quanto al ricorso n. 60 del 2026: - ordinare al Ministero dell'Istruzione e del Merito l'esatta ottemperanza della sentenza n. 2812/2024 resa dal Tribunale di Torino in data 30/10/2024, disponendo in favore delle ricorrenti l'accredito del beneficio economico di euro 500,00 annui: a) per BURGIO CARMELINA dall'a.s. 2019/2020 all'a.s. 2022/2023, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 2.000,00; b) per FERRARO ROSSELLA dall'a.s. 2021/2022 all'a.s. 2022/2023, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 1.000,00; c) per MAMIANI VALENTINA per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 1.500,00; d) per SANFILIPPO VERONICA dall'a.s. 2020/2021 all'a.s. 2022/2023, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 1.500,00; - nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva. quanto al ricorso n. 72 del 2026: - per ordinare al Ministero dell'Istruzione e del Merito l'esatta ottemperanza della sentenza n. 2554/2024 resa dal Tribunale di Torino in data 15/10/2024, disponendo in favore della ricorrente l'accredito del beneficio economico per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 di euro 2.000,00; - nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva. quanto al ricorso n. 66 del 2026: - per ordinare al Ministero dell'Istruzione e del Merito l'esatta ottemperanza della sentenza n. 810/2024 resa dal Tribunale di Torino in data 27/03/2024, disponendo in favore del ricorrente l'accredito del beneficio economico di euro 500,00 annui, con decorrenza dall'a.s. 2018/2019, sulla carta elettronica del docente; - nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata o tardiva esecuzione di sentenze del Tribunale di Torino relative all'accredito del beneficio economico della carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso tre giudizi di ottemperanza nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito, chiedendo l'esecuzione di diverse sentenze del Tribunale di Torino che riconoscevano il diritto all'accredito sulla carta elettronica del docente di un beneficio economico pari a 500 euro annui, per gli anni scolastici indicati nei rispettivi titoli giudiziali. Nei ricorsi n. 60/2026, n. 72/2026 e n. 66/2026 era stata chiesta anche la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento. Prima della camera di consiglio, la parte ricorrente ha dichiarato che l'amministrazione aveva dato esecuzione alle sentenze oggetto dei giudizi di ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha riunito i tre ricorsi, ritenendo omogenee le relative decisioni. Poiché il Ministero ha adempiuto agli obblighi derivanti dalle sentenze del Tribunale di Torino successivamente alla proposizione dei ricorsi, il giudice ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., senza procedere alla nomina del commissario ad acta. Le spese sono state poste a carico dell'amministrazione, in quanto l'adempimento è intervenuto solo dopo l'introduzione dei giudizi: per ciascun ricorso è stata liquidata la somma complessiva di 800 euro per compensi professionali, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, nonché il rimborso del contributo unificato alle condizioni di legge.
Norme richiamate
È richiamato quale base normativa dell'azione di ottemperanza promossa per ottenere l'esecuzione delle sentenze del giudice ordinario.
Quando, nel corso del giudizio, viene meno l'interesse alla decisione perché l'amministrazione ha integralmente eseguito il titolo, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale esecuzione da parte dell'amministrazione del titolo giudiziale successivamente alla proposizione del ricorso determina la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- L'adempimento sopravvenuto non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese quando l'esecuzione del titolo sia intervenuta soltanto dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, rendendo necessaria l'iniziativa processuale del ricorrente.
- La riunione di più ricorsi di ottemperanza con oggetto e decisione omogenei può essere disposta per ragioni organizzative e di sollecita definizione, senza alterare l'autonomia dei singoli giudizi né incidere sulla liquidazione delle spese riferita a ciascun ricorso.
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