Cassazione Penale, Sentenza n. 40540/2022 del 26/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Branca era stato condannato all'ergastolo dalla Corte di assise di appello di Reggio Calabria (sentenza 17/02/2000). Dopo modifiche legislative intervenute nel 2000 che avevano esteso al rito abbreviato la possibilità di sostituire l'ergastolo con 30 anni di reclusione, l'imputato aveva in sede di discussione finale richiesto il rito abbreviato, ma la richiesta era stata dichiarata tardiva e non accolta. Pendente il giudizio di legittimità intervenne una norma (art. 4-ter d.l. n.82/2000) che riapriva i termini solo per i gradi di merito; la sentenza d'appello divenne definitiva nel 2002. Nel 2021 Branca propose incidente di esecuzione innanzi alla Corte di assise di appello di Milano chiedendo la sostituzione dell'ergastolo con 30 anni di reclusione. Il giudice dell'esecuzione respinse ritenendo che, secondo la giurisprudenza consolidata e la pronuncia della Corte EDU (Scoppola c. Italia), il beneficio può spettare solo a chi sia stato effettivamente ammesso e giudicato con rito abbreviato; Branca non era mai stato ammesso. Avverso tale ordinanza Branca impugnò per cassazione lamentando violazione di legge e discriminazione per ragioni temporali e richiamando decisioni favorevoli assunte in altri casi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha richiamato l'orientamento consolidato secondo cui il giudice dell'esecuzione può sostituire l'ergastolo con la pena di 30 anni solo se il condannato, nel corso del giudizio, sia stato effettivamente ammesso al rito abbreviato e la condanna sia stata pronunciata all'esito di tale rito (identità fattuale e giuridica con il caso Scoppola). Poiché Branca non fu mai ammesso al rito abbreviato e la mancata ammissione era correttamente disposta in base alle norme processuali vigenti, non sussisteva il diritto alla sostituzione della pena. La Corte ha inoltre ritenuto irrilevanti decisioni di merito difformi adottate in altri procedimenti. Per tali ragioni il ricorso è dichiarato inammissibile; Branca è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
legge 16 dicembre 1999, n. 479, art. 30, comma 1, lett. b)
entrata in vigore 2/1/2000
ha esteso ai reati astrattamente punibili con l'ergastolo la possibilità di richiedere il rito abbreviato e stabilito la sostituzione dell'ergastolo con 30 anni in caso di condanna in rito abbreviato; rilevante solo se il rito è effettivamente celebrato
art. 442, comma 2, cod. proc. pen.
norma processuale ritenuta dalla Corte EDU nel caso Scoppola avere rilievo anche sotto il profilo sostanziale ai fini dell'art.7 CEDU quando si traduce in effetto sanzionatorio diverso per il soggetto ammesso al rito
d.l. 7 aprile 2000, n. 82, art. 4-ter
conv. dalla legge 5 giugno 2000, n. 144; entrata in vigore 8/6/2000
riapriva a determinate condizioni i termini per presentare la richiesta di rito abbreviato solo per i gradi di merito; rilevanza limitata e non sufficiente a creare diritto al beneficio se non si tradusse in effettiva ammissione al rito
d.l. 24 novembre 2000, n. 341, art. 7
conv. dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4
introduceva disciplina sanzionatoria poi dichiarata incostituzionalmente illegittima in parte; la giurisprudenza ha ammesso il controllo in sede esecutiva per casi identici a quello Scoppola
art. 665, comma 4, cod. proc. pen.
disciplina della competenza per gli incidenti di esecuzione: la Corte di assise di appello di Milano era competente per l'istanza
consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di ricorso inammissibile
art. 3 Cost.
richiamato in relazione al divieto di discriminazioni; la Corte costituzionale ha escluso che il giudice dell'esecuzione possa mettere in discussione in sede di incidente la legittimità di norme processuali di cognizione pro-tempore
Corte EDU, Grande Camera, Scoppola c. Italia
ha ritenuto che il diniego dell'applicazione della legge più favorevole a chi era stato ammesso al rito abbreviato violi gli artt. 6 e 7 CEDU; la sua portata è stata circoscritta dalla giurisprudenza nazionale all'ipotesi di identità fattuale (effettiva ammissione al rito e condanna in quel rito)
Corte costituzionale, sentenza n. 210 del 2013
intervenuta in attuazione della Scoppola; ha dichiarato incostituzionale parte della disciplina che impediva l'applicazione della legge più favorevole, ma la Corte di Cassazione richiama la necessità di identità con il caso europeo per estendere gli effetti
Sezioni Unite, sentenza n. 18821 del 24/10/2013 (Ercolano)
afferma che il giudice dell'esecuzione può accertare e disporre la sostituzione della pena solo se l'interessato era stato effettivamente ammesso al rito abbreviato e la condanna è stata emessa all'esito di tale rito; richiede identità con il caso Scoppola
Sezioni Unite, sentenza n. 34233 del 19/04/2012 (Giannone)
precisa che l'individuazione della legge più favorevole non può basarsi solo sul dato cronologico delle leggi succedutesi, ma deve tener conto dell'effettivo accesso e dei tempi del rito speciale
Cassazione sez. 1, sentenze Montenegro, Gallina, Amato, Gelsomino
Sez.1 n.11916/2018 (Montenegro); Sez.1 n.20933/2012 (Gallina); Sez.1 n.4075/2012 (Amato); Sez.1 n.5134/2012 (Gelsomino)
orientamento consolidato che esclude il diritto al beneficio per il condannato mai ammesso al rito abbreviato e dichiara legittimo il diniego in sede esecutiva quando non sussista l'effettiva ammissione
Corte costituzionale, ordinanza n. 236 del 2013 e sentenze n. 57 del 2016 e n. 147 del 2021
richiamate per l'affermazione che il giudice dell'esecuzione non può mettere in discussione la legittimità costituzionale di norme processuali di cognizione in sede di incidente se non nei casi tassativi previsti per l'attuazione di una decisione della Corte EDU
Massime di principio
- Il diritto alla sostituzione dell'ergastolo con la reclusione a 30 anni, alla luce della giurisprudenza Scoppola, spetta solo se l'imputato sia stato effettivamente ammesso al rito abbreviato e la condanna sia stata pronunciata all'esito di quel rito; la mera richiesta non è sufficiente.
- Il giudice dell'esecuzione può riesaminare la legittimità della pena in esecuzione e disporre la sostituzione solo quando sussista identità fattuale e giuridica con il caso deciso dalla Corte EDU; non può estendere la tutela oltre i limiti di quel precedente.
- Le riaperture o modifiche temporanee delle regole processuali (es. riaperture di termini) rilevano soltanto se hanno determinato l'effettiva ammissione al rito speciale; altrimenti non emergono violazioni del principio di legalità penale o dei diritti convenzionali invocati.
- Decisioni difformi di giudici di merito non modificano l'orientamento consolidato della Corte di cassazione; l'uniformità in sede esecutiva è garantita solo nei casi previsti dall'ordinamento.
- Per ottenere la rimessione alla Sezioni Unite occorre una controversia giuridica non già coperta da orientamento consolidato; la sussistenza di posizione giurisprudenziali consolidate contrarie impedisce la rimessione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 40341/2022 del 26/10/2022
- Sentenza penale · 26 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 40342/2022 del 26/10/2022
- Sentenza penale · 26 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 40345/2022 del 26/10/2022
- Sentenza penale · 26 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 40346/2022 del 26/10/2022
- Sentenza penale · 26 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 40347/2022 del 26/10/2022
- Sentenza penale · 26 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 40348/2022 del 26/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →