Cassazione Civile, Ordinanza n. 10421/2025 del 21/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui il Comune ha richiesto alla società di leasing il pagamento dell'IMU per l'anno d'imposta 2012 su un immobile concesso in locazione finanziaria, il cui contratto era stato risolto anticipatamente per inadempimento dell'utilizzatore. L'immobile, secondo quanto dedotto, non era stato riconsegnato alla società concedente ed era occupato da un terzo. In primo e secondo grado la pretesa tributaria è stata confermata, ritenendosi comunque sussistente la soggettività passiva della locatrice finanziaria. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione della disciplina IMU e degli artt. 1140 e 1141 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto insussistente il proprio spossessamento illegittimo e che la questione dell'occupazione abusiva fosse stata mal valutata; con il secondo motivo ha denunciato la violazione della disciplina IMU e degli artt. 1140, 1590 e 1591 c.c., affermando che, in caso di risoluzione anticipata del leasing, il soggetto passivo del tributo sarebbe l'utilizzatore fino alla effettiva riconsegna del bene. La Corte rileva però che la specifica questione dell'occupazione abusiva era nuova, non risultando dedotta nei gradi di merito, e che il ricorso difettava comunque dei presupposti per escludere l'imposizione, poiché la disciplina, come interpretata dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, esige la denuncia o l'azione penale per l'occupazione abusiva e, in mancanza di ciò, permane la soggettività passiva del locatario finanziario.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché introduceva una questione nuova, non dedotta nei giudizi di merito e comunque non scrutinabile in cassazione senza accertamenti di fatto; ha poi ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che la soggettività passiva IMU del locatario finanziario permane secondo la disciplina applicabile ratione temporis e che l'esenzione per immobile abusivamente occupato opera solo in presenza della denuncia o dell'azione giudiziaria penale richiesta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 60/2024. Poiché la ricorrente non aveva dedotto di avere attivato tempestivamente strumenti di tutela per l'occupazione abusiva e la pretesa non poteva essere esclusa, il ricorso è stato rigettato. Nulla sulle spese per mancata costituzione dell'intimato; è stato inoltre dato atto dell'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
È richiamato per denunciare violazione di legge; la Corte evidenzia che una questione non dedotta in appello non può essere introdotta per la prima volta in cassazione e, se non esaminata dal giudice di merito, avrebbe richiesto una censura ex n. 4 per omessa pronuncia.
È menzionato come il corretto parametro di censura nel caso in cui il giudice di merito non si sia pronunciato su una questione effettivamente proposta.
art. 62 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato dalla ricorrente quale parametro del ricorso nel processo tributario.
art. 8 d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23
Norma invocata dalla ricorrente sulla disciplina IMU applicabile al leasing immobiliare.
art. 9 d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23
La Corte, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 60/2024, riconduce l'esenzione IMU agli immobili inutilizzabili e non disponibili per occupazione abusiva solo se sia stata presentata denuncia o iniziata azione penale per i fatti tipizzati.
art. 13 d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in L. 22 dicembre 2011, n. 214
Richiamato per la disciplina dell'IMU applicabile al caso.
Invocato dalla ricorrente per sostenere l'acquisto del possesso da parte dell'occupante abusivo e il conseguente spossessamento del proprietario; la Corte non accoglie la censura.
Richiamato dalla ricorrente in relazione al possesso dell'immobile.
Invocato nel secondo motivo con riferimento agli obblighi di restituzione del conduttore/utilizzatore.
Richiamato dalla ricorrente in tema di ritardo nella restituzione dell'immobile.
art. 1, comma 740, L. 27 dicembre 2019, n. 160
La Corte richiama il principio per cui il presupposto IMU si correla al possesso di immobili.
art. 1, comma 743, L. 27 dicembre 2019, n. 160
È richiamato il principio secondo cui, per gli immobili concessi in leasing, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla stipula e per tutta la durata del contratto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Fondamento dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma che inserisce il comma 1-quater nell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
art. 3 Cost.
Richiamato nella questione di legittimità costituzionale sollevata con ord. n. 9957/2023.
art. 42 Cost.
Richiamato nella questione di legittimità costituzionale sollevata con ord. n. 9957/2023.
art. 53 Cost.
Richiamato nella questione di legittimità costituzionale sollevata con ord. n. 9957/2023.
È indicato dalla Corte costituzionale tra i reati rispetto ai quali la denuncia consente l'esenzione IMU per occupazione abusiva.
È indicato dalla Corte costituzionale tra i reati rispetto ai quali la denuncia consente l'esenzione IMU per occupazione abusiva.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte questioni nuove che richiedano accertamenti di fatto non compiuti nei gradi di merito; se la doglianza mira a denunciare l'omessa pronuncia su una questione ritualmente proposta, la censura deve essere incanalata nel vizio di cui all'art. 360, n. 4, c.p.c. per violazione dell'art. 112 c.p.c.
- In materia di IMU sugli immobili concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è, di regola, il locatario finanziario per tutta la durata del contratto secondo la disciplina applicabile ratione temporis.
- L'esenzione IMU per immobile inutilizzabile e non disponibile per occupazione abusiva opera soltanto se l'occupazione abusiva sia stata tempestivamente denunciata all'autorità giudiziaria o sia stata iniziata azione penale per i fatti tipizzati; in difetto, non viene meno la soggettività passiva d'imposta.
- La mera allegazione di uno spossessamento di fatto o di una occupazione abusiva, senza la deduzione e dimostrazione degli strumenti di tutela attivati e delle condizioni richieste dalla disciplina speciale, non è sufficiente a escludere il presupposto impositivo.
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