Cassazione Penale, Sentenza n. 3063/2025 del 27/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per evasione dagli arresti domiciliari, deducendo inosservanza delle norme processuali e vizio di motivazione (art. 606 comma 1 lett. c) ed e) c.p.p.) per nullita' della sentenza derivante dalla mancata comparizione all'udienza del 17/04/2024 e dalla mancata notifica del decreto di citazione presso il luogo di detenzione all'estero, essendosi notificato l'atto al difensore domiciliatario e non presso il detenuto in Albania; contestava l'applicazione della trattazione in camera di consiglio ai sensi dell'art. 23-bis L. 176/2020 senza manifestazione di volonta' della difesa di comparire.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, pur essendo vero il principio secondo cui le notificazioni al detenuto devono esser fatte nel luogo di detenzione se il detenuto è in Italia, la disciplina è diversa per il detenuto all'estero: l'art. 169 c.p.p., ultimo comma, consente la notifica all'eletto domicilio (qui il difensore), per cui non sussiste la nullita' dedotta. Inoltre, la trattazione in camera di consiglio era lecita in assenza di tempestiva manifestazione della volonta' di comparire da parte dell'imputato o di richiesta di discussione orale da parte della difesa; la mancata traduzione del detenuto integra nullita' solo se l'interessato abbia tempestivamente manifestato la volonta' di comparire, fatto non verificato. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato infondato e il ricorrente condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 606 comma 1 lett. c) ed e) cod. proc. pen.
Norme indicate come motivi di ricorso per vizio di motivazione e inosservanza di norme processuali; la Corte le ha esaminate e le censure risultate infondate.
Prevede la regola generale sulla notificazione delle citazioni all'imputato detenuto: consegna della copia alla persona nel luogo di detenzione. La Corte ha rilevato che tale disciplina non si applica ratione loci al detenuto all'estero, per il quale vige la disciplina speciale dell'art. 169 c.p.p.
art. 169 ultimo comma cod. proc. pen.
Disciplina speciale per il detenuto all'estero che consente la notifica sulla base dell'elezione di domicilio (es. difensore domiciliatario). La Corte l'ha ritenuta derogatoria rispetto all'art. 156 e applicabile al caso di specie, escludendo la nullita' lamentata.
Consente la trattazione in camera di consiglio con acquisizione di conclusioni scritte e senza intervento delle parti ove non vi sia tempestiva richiesta di discussione orale o manifestazione di volonta' di comparire; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione di tale procedura nel caso concreto.
Sez. U. n. 12778 del 27/02/2020 (giurisprudenza)
le notificazioni all'imputato detenuto vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio
La Corte ha richiamato il principio ma specificato che esso riguarda il detenuto in Italia; per il detenuto all'estero prevale la disciplina di cui all'art. 169 c.p.p., per cui la giurisprudenza non conduce automaticamente alla nullita' se la notifica è stata eseguita all'eletto domicilio.
Sez. U. n. 35399 del 24/06/2010 (giurisprudenza)
Principio secondo cui la mancata traduzione del detenuto all'udienza camerale integra nullita' assoluta solo se l'interessato abbia tempestivamente manifestato la volonta' di comparire; la Corte ha applicato questo principio per escludere la nullita' nel caso in cui non vi sia stata tale manifestazione.
Massime di principio
- Se l'imputato è detenuto all'estero, la notifica degli atti processuali puo' validamente essere eseguita presso l'eletto domicilio indicato (es. difensore) ai sensi dell'art. 169 c.p.p.; la mancata notifica nel luogo di detenzione all'estero non determina automaticamente nullita'.
- Per il detenuto in Italia, resta ferma la regola generale (art. 156 c.p.p. e giurisprudenza) della notifica personale nel luogo di detenzione; il mancato rispetto puo' generare nullita'.
- La mancata traduzione o comparizione del detenuto all'udienza camerale può causare nullita' solo se il detenuto abbia tempestivamente manifestato, in qualsiasi modo, la volonta' di comparire; in assenza di tale manifestazione, il giudice puo' procedere in camera di consiglio con acquisizione delle conclusioni scritte.
- Se si teme l'omessa notifica o l'impossibilita' di partecipare a un'udienza, è importante che la difesa manifesti tempestivamente la volontà di comparire o segnali l'impedimento, chiedendo espressamente la trattazione orale o la traduzione per evitare il rischio di procedere in forma cartolare.
- Le procedure speciali di trattazione in camera di consiglio previste da normative emergenziali (es. art. 23-bis L. 176/2020) possono essere legittimamente applicate quando non vi sia tempestiva richiesta di discussione orale; va comunque verificato il rispetto delle garanzie difensive.
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