Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 14999/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento dei provvedimenti impugnati con il ricorso principale, vale a dire: - del Decreto n. 24681 del 14/12/2022, comunicato alla ricorrente via PEC il 20/12/2022, a firma del Direttore della Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale, dott. Federico Gelli, avente ad oggetto “Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018, ai sensi dell''articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015”, con cui la Regione Toscana ha, inter alia, determinato gli oneri di ripiano della spesa per i dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 da versare “entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione … sul sito della Regione Toscana” dello stesso Decreto (il “Provvedimento”); - degli allegati al predetto Provvedimento, e in particolare: (i) dell''Allegato 1, con cui la Regione Toscana ha indicato il ripiano complessivamente dovuto, inter alia, dalla ricorrente a titolo di payback per l''anno 2015; (ii) dell''Allegato 2, con cui la Regione Toscana ha indicato il ripiano complessivamente dovuto, inter alia, dalla ricorrente a titolo di payback per l''anno 2016; (iii) dell''Allegato 3, con cui la Regione Toscana ha indicato il ripiano complessivamente dovuto, inter alia, dalla ricorrente a titolo di payback per l''anno 2017; (iv) dell''Allegato 4, con cui la Regione Toscana ha indicato il ripiano complessivamente dovuto, inter alia, dalla ricorrente a titolo di payback per l''anno 2018; (v) dell''Allegato 5, recante il riepilogo degli importi complessivamente dovuti, inter alia, dalla ricorrente per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, quantificandolo in misura complessiva pari a € 13.461,99; - della comunicazione inviata a mezzo pec il 20/12/2022, con la quale la Regione ha notificato alla ricorrente il Provvedimento e i relativi allegati; - della comunicazione PEC n. prot. 434547 del 14/11/2022 con la quale la Regione ha dato notizia dell''avvio del procedimento relativo alla definizione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018; - del Provvedimento del 18/11/2022 con il quale la Regione ha comunicato di aver reso disponibili “la normativa di riferimento e gli elementi di supporto necessari per il conteggio” al link ivi riportato https://www.regione.toscana.it/-/pay-back-sui-dispositivi-medici, nonché e per quanto occorrere possa, dei documenti e/o atti e/o provvedimenti in essa richiamati e/o allegati e/o resi disponibili tramite il detto link al sito web istituzionale della Regione Toscana e per quanto occorrere possa: - nota “nota esplicativa sulle modalità con le quali è stata calcolata la quota di payback dovuta” senza data e senza protocollo - Modelli CE consuntivi per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018; - Fatturato pet gli anni 2015-2018 delle aziende fornitrici di dispositivi medici, dati sintetici; - Ricognizioni del fatturato per “dispositivi medici” suddiviso per Azienda sanitaria e Enti del Servizio sanitario della Toscana e in particolare relativo a: Azienda Usl Toscana Nord Ovest, Azienda Usl Toscana Centro, Azienda Usl Toscana Sud Est, Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese, Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi, Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer, Estar; - Tabelle degli importi dovuti per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, nonché tabella riepilogativa, come successivamente allegate al Decreto n. 24681 del 14/12/2022; - di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente a quelli su indicati anche allo stato non conosciuto nonché con i successivi ricorsi per motivi aggiunti;

Giustizia amministrativa202310797

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenendola conforme all'art. 84, comma 1, c.p.a., e della mancata opposizione delle parti. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 84, comma 3, c.p.a., senza esaminare nel merito i motivi di illegittimità degli atti di payback. In considerazione delle peculiarità della vicenda, ha compensato integralmente le spese di giudizio tra le parti.

TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto regionale di approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano della spesa per gli anni 2015-2018, con determinazione a carico della ricorrente di un importo complessivo pari a € 13.461,99

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto della Regione Toscana e i relativi allegati, con i quali erano stati determinati gli importi dovuti a titolo di payback sulla spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, nonché gli atti del procedimento, inclusa la comunicazione di avvio, la documentazione resa disponibile dalla Regione e i dati utilizzati per il calcolo del ripiano. Il testo della sentenza non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio, dopo avere dichiarato di aver pagato quanto dovuto ai sensi dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, la ricorrente ha notificato e depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso. Non risultano opposizioni delle parti.

Norme richiamate

  • art. 84, comma 1, c.p.a.

    aderenza della rinuncia de qua al disposto di cui all’art. 84, commi 1, c.p.a.

    La rinuncia al ricorso è stata ritenuta rituale e conforme alla disciplina processuale applicabile.

  • art. 84, comma 3, c.p.a.

    dichiarare l’estinzione del giudizio ai sensi ai sensi dell’art. 84, comma 3, c.p.a.

    La rinuncia, non essendovi stata opposizione delle parti, ha determinato l’estinzione del giudizio.

  • art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025

    avvenuto pagamento di quanto dovuto ex art. 7, comma 1, D.L. n. 95/2025, convertito con modifiche dalla legge n. 118/2025

    La disposizione è richiamata quale base del pagamento effettuato dalla ricorrente prima della rinuncia, senza che la sentenza ne sviluppi ulteriormente il contenuto.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso conforme ai requisiti previsti dall'art. 84, comma 1, c.p.a. e non opposta dalle parti comporta l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 84, comma 3, c.p.a.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, il giudice non procede all'esame nel merito dei motivi di illegittimità dedotti contro il provvedimento amministrativo impugnato.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando le peculiarità della vicenda concreta costituiscano giusti motivi, anche in presenza dell'estinzione del giudizio per rinuncia.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.