Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1506/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Terza) n. 60/2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202602599

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Puglia, Sezione staccata di Lecce, Sez. III, che aveva respinto la domanda cautelare

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (parte privata)

Prevale il privato

La controversia

La parte ricorrente in primo grado ha proposto appello cautelare contro l’ordinanza con cui il TAR aveva respinto la domanda cautelare. Il testo non specifica il contenuto dell’atto amministrativo originariamente impugnato né i singoli motivi dedotti; il Consiglio di Stato rileva soltanto che le censure dell’appellante meritano un attento esame nella sede di merito.

La decisione

Il Consiglio di Stato accoglie la domanda cautelare ai soli fini acceleratori, senza pronunciarsi sulla fondatezza dei motivi di merito e senza disporre una misura sostanziale sull’atto impugnato. Ai sensi degli artt. 55, comma 10, e 62 c.p.a., ritiene adeguato soddisfare le esigenze cautelari mediante l’anticipazione, da parte del TAR, dell’udienza di discussione del merito. Ordina alla Segreteria di trasmettere l’ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza e compensa integralmente le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare al Consiglio di Stato contro le ordinanze cautelari del TAR.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, quando le esigenze cautelari possono essere soddisfatte mediante una più sollecita definizione del giudizio, di disporre l’anticipazione dell’udienza di merito anziché adottare una misura cautelare sostanziale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei diritti o della dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a sostegno della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare d’appello, quando le censure prospettate richiedono un approfondito esame incompatibile con la fase sommaria, il giudice può soddisfare le esigenze cautelari mediante l’anticipazione dell’udienza di merito, senza adottare una misura cautelare sostanziale.
  • L’accoglimento della domanda cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito non comporta una valutazione definitiva sulla fondatezza dei motivi di ricorso, che resta riservata al giudizio di cognizione.
  • La misura prevista dall’art. 55, comma 10, c.p.a. può essere disposta anche in sede di appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a., quando la più celere definizione del merito è idonea a soddisfare le esigenze cautelari.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.