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Sentenza

Sentenza del 27/02/2015 n. 785 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Istanza di rimborso - Ufficio incompetente funzionalmente - Conseguenze.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva presentato la richiesta di rimborso delle ritenute Irpef a un ente funzionalmente incompetente, cioè l'INPS, anziché all'Ufficio finanziario competente individuato ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 602/1973. La norma richiede che l'istanza sia presentata all'Ufficio finanziario nella cui circoscrizione ha sede il concessionario presso il quale è stato eseguito il versamento, entro 48 mesi. Il contribuente sosteneva, in sostanza, che la presentazione all'INPS potesse produrre effetti impeditivi della decadenza e determinare un diniego, anche tacito, impugnabile davanti al giudice tributario.

La decisione

La richiesta presentata all'INPS non è stata ritenuta idonea a provocare la formazione di un provvedimento di diniego, neppure sotto forma di silenzio-rifiuto, perché l'ente era privo di competenza funzionale in materia di rimborso delle ritenute Irpef. Di conseguenza, il ricorso al giudice tributario è stato dichiarato inammissibile per assenza di un provvedimento impugnabile. Inoltre, l'istanza rivolta all'ente incompetente non è stata considerata idonea a interrompere o impedire il decorso del termine decadenziale di 48 mesi, con conseguente perdita del diritto al rimborso se il termine era ormai scaduto.

Norme richiamate

  • Art. 38 del DPR n. 602/1973

    La richiesta di rimborso delle ritenute Irpef deve essere presentata entro il termine di 48 mesi all'Ufficio finanziario nella cui circoscrizione ha sede il concessionario presso il quale è stato eseguito il versamento.

    La norma individua sia il termine decadenziale sia l'ufficio competente a ricevere l'istanza. La presentazione a un ente diverso e funzionalmente incompetente non produce gli effetti dell'istanza di rimborso prevista dalla disposizione.

Massime di principio

  • Le istanze di rimborso tributario devono essere presentate all'amministrazione e all'ufficio funzionalmente competenti, non semplicemente a un ente pubblico qualsiasi.
  • La presentazione dell'istanza a un ente incompetente non determina necessariamente la formazione di un silenzio-rifiuto impugnabile davanti al giudice tributario.
  • Quando la legge stabilisce un termine decadenziale, l'atto deve essere indirizzato all'ufficio competente entro quel termine; l'errore nell'individuazione dell'autorità destinataria può comportare la perdita definitiva del diritto.
  • Prima di proporre ricorso tributario occorre verificare l'esistenza di un provvedimento impugnabile, espresso o tacito, formatosi secondo le regole applicabili.
  • La mera natura pubblica dell'ente destinatario non rende valida un'istanza rivolta a un'amministrazione priva di competenza funzionale sulla materia.

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