Sentenza del 27/02/2015 n. 785 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Istanza di rimborso - Ufficio incompetente funzionalmente - Conseguenze.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva presentato la richiesta di rimborso delle ritenute Irpef a un ente funzionalmente incompetente, cioè l'INPS, anziché all'Ufficio finanziario competente individuato ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 602/1973. La norma richiede che l'istanza sia presentata all'Ufficio finanziario nella cui circoscrizione ha sede il concessionario presso il quale è stato eseguito il versamento, entro 48 mesi. Il contribuente sosteneva, in sostanza, che la presentazione all'INPS potesse produrre effetti impeditivi della decadenza e determinare un diniego, anche tacito, impugnabile davanti al giudice tributario.
La decisione
La richiesta presentata all'INPS non è stata ritenuta idonea a provocare la formazione di un provvedimento di diniego, neppure sotto forma di silenzio-rifiuto, perché l'ente era privo di competenza funzionale in materia di rimborso delle ritenute Irpef. Di conseguenza, il ricorso al giudice tributario è stato dichiarato inammissibile per assenza di un provvedimento impugnabile. Inoltre, l'istanza rivolta all'ente incompetente non è stata considerata idonea a interrompere o impedire il decorso del termine decadenziale di 48 mesi, con conseguente perdita del diritto al rimborso se il termine era ormai scaduto.
Norme richiamate
La richiesta di rimborso delle ritenute Irpef deve essere presentata entro il termine di 48 mesi all'Ufficio finanziario nella cui circoscrizione ha sede il concessionario presso il quale è stato eseguito il versamento.
La norma individua sia il termine decadenziale sia l'ufficio competente a ricevere l'istanza. La presentazione a un ente diverso e funzionalmente incompetente non produce gli effetti dell'istanza di rimborso prevista dalla disposizione.
Massime di principio
- Le istanze di rimborso tributario devono essere presentate all'amministrazione e all'ufficio funzionalmente competenti, non semplicemente a un ente pubblico qualsiasi.
- La presentazione dell'istanza a un ente incompetente non determina necessariamente la formazione di un silenzio-rifiuto impugnabile davanti al giudice tributario.
- Quando la legge stabilisce un termine decadenziale, l'atto deve essere indirizzato all'ufficio competente entro quel termine; l'errore nell'individuazione dell'autorità destinataria può comportare la perdita definitiva del diritto.
- Prima di proporre ricorso tributario occorre verificare l'esistenza di un provvedimento impugnabile, espresso o tacito, formatosi secondo le regole applicabili.
- La mera natura pubblica dell'ente destinatario non rende valida un'istanza rivolta a un'amministrazione priva di competenza funzionale sulla materia.
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