Cassazione Civile, Sentenza n. 10480/2021 del 21/04/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente chiedeva la cancellazione di un'ipoteca iscritta dall'agente di riscossione (GERIT s.p.a.) su immobili di sua proprietà per tributi non versati riconducibili a una società di cui era stata amministratrice per un periodo limitato. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda e condannato il Comune al risarcimento; la Corte d'appello, riformando, aveva dichiarato l'inammissibilità della domanda per effetto di un giudicato tributario e per il ruolo dell'attrice come amministratrice solidalmente responsabile. In cassazione la ricorrente ha dedotto: (i) violazione dell'art. 331 c.p.c. perché l'appello del Comune non era stato notificato all'agente di riscossione, parte convenuta in primo grado (litisconsorzio necessario processuale); (ii) omissione di esame su fatto decisivo relativo al divieto di iscrizione ipotecaria per importi inferiori al limite previsto dalla normativa vigente (importo di euro 8.000,00); (iii) vizio per avere la Corte di appello ritenuto esistente un giudicato tributario esterno che avrebbe accertato la debenza delle somme oggetto dell'iscrizione ipotecaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo (lo ha ritenuto infondato): ha confermato che, quando l'attore in primo grado convene sia l'ente creditore sia l'agente della riscossione per contestare la legittimità dell'iscrizione ipotecaria, si determina un litisconsorzio necessario processuale e l'appello deve coinvolgere entrambi i convenuti; la mancata inclusione dell'esattore nell'impugnazione in appello e la mancata integrazione del contraddittorio da parte del giudice d'appello non può essere fatta valere in cassazione dalla parte che ha anch'essa omesso di eccepirla in appello. I secondi e terzi motivi sono stati dichiarati inammissibili per violazione dell'art. 366 n.6 c.p.c. (introduzione di questioni nuove o mancato preciso riferimento a dove tali questioni fossero state devolute al giudice d'appello) e per mancata discussione della motivazione impugnata. Conseguentemente il ricorso è stato respinto; la ricorrente è stata condannata alle spese di cassazione (liquidate in euro 3.000,00 oltre oneri) e al versamento dell'eventuale ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 331 c.p.c.
Disciplina la necessità di includere in appello tutte le parti interessate dal litisconsorzio; la Corte ha interpretato che, quando il litisconsorzio è stato creato per scelta dell'attore in primo grado (litisconsorzio necessario processuale), l'appello deve comunque coinvolgere tutte le parti e la mancata integrazione può produrre nullità che però la parte deve far valere in appello o perde il potere di censura in cassazione salvo i casi di litisconsorzio imposto dalla legge
art. 39 d.lgs. 112/1999
«Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite"
La norma regola il rapporto tra concessionario e ente creditore: la Cassazione la applica per analogia per stabilire la legittimazione necessaria dell'agente della riscossione nelle controversie che contestino anche la pretesa tributaria sottostante all'iscrizione ipotecaria
art. 77 DPR 29/9/1973 n. 602
Norma che disciplina l'iscrizione ipotecaria da parte dell'agente della riscossione per crediti tributari; la Corte ha rilevato che l'iscrizione ai sensi di tale norma ha natura strumentale alla riscossione e può essere oggetto di azione di accertamento da parte del soggetto contro cui è stata iscritta
art. 102 c.p.c.
Riguarda il litisconsorzio necessario iniziale imposto dalla legge; la Corte distingue il litisconsorzio così imposto da quello creato per scelta dell'attore, con conseguenze diverse sulla rilevabilità d'ufficio delle nullità processuali
art. 107 c.p.c.
Riguarda il litisconsorzio necessario determinato dall'ordine del giudice; la Corte lo evidenzia come ipotesi in cui la nullità è rilevabile anche d'ufficio in cassazione
art. 157, comma 3, c.p.c.
Prevede la regola di salvezza degli atti processuali: la mancata impugnazione tempestiva di una nullità processuale può determinare la perdita del potere di censura in cassazione, salvo i casi tassativi in cui la nullità è rilevabile d'ufficio
art. 366 n. 6 c.p.c.
Stabilisce i limiti e i requisiti dei motivi di cassazione; la Corte ha dichiarato inammissibili motivi che introducevano questioni nuove o non dimostravano che il fatto fosse stato devoluto al giudice di appello
art. 324 c.p.c.
Norma sul vizio di motivazione della sentenza impugnata; la Corte ha ritenuto il motivo collegato alla presunta mancanza di motivazione inammissibile per vizi formali della censura in cassazione
art. 2909 c.c.
Norma che disciplina la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie per effetto di sentenza; citata in relazione ai profili di legittimità dell'iscrizione e della successiva richiesta di cancellazione
art. 3, comma 2-ter, legge 25.3.2010 n.40 (convertita)
Introduce (nel testo risultante dalla conversione) una soglia minima (indicata nella sentenza in euro 8.000,00) per l'iscrizione ipotecaria; la Corte ha richiamato la questione ma ha dichiarato inammissibile il motivo per essere questione nuova o non adeguatamente dedotta in appello
art. 13 comma 1 DPR 115/2002
Norma sui contributi unificati: la Corte dà atto dell'eventuale obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Quando si impugna un'iscrizione ipotecaria effettuata dall'agente di riscossione è spesso necessario chiamare in causa sia l'agente sia l'ente creditore se si contesta anche l'esistenza o l'ammontare della pretesa tributaria; la scelta dell'attore in primo grado può creare un litisconsorzio necessario processuale che obbliga all'inclusione di tutte le parti nell'appello
- La mancata integrazione del contraddittorio in appello può determinare nullità ma tale nullità deve essere eccepita nel grado di appello; se le parti e il giudice non la rilevano, la possibilità di dolersi in cassazione è molto limitata salvo i casi di litisconsorzio imposto dalla legge o dall'ordine del giudice
- Non si devono introdurre in cassazione questioni fattuali nuove o non previamente devolute al giudice di appello: tali motivi saranno dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 366 c.p.c.
- La valutazione della sussistenza di un giudicato tributario esterno va attentamente documentata e discussa nei gradi precedenti; limitarsi ad affermare l'esistenza di un giudicato senza dedurne compiutamente gli effetti processuali e materiali può rendere la censura inammissibile
- In controversie relative a iscrizioni ipotecarie per tributi, è opportuno valutare sin dall'inizio la strategia processuale: decidere se procedere solo contro l'esattore o anche contro l'ente creditore, e assicurarsi che eventuali questioni di diritto (es. soglie di iscrizione) siano sollevate e dibattute tempestivamente nei gradi di merito
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