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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10780/2021 del 22/04/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Malca-Amit impugna la sentenza della Corte d'appello di Torino che, riformando il giudizio di primo grado, aveva accolto la domanda risarcitoria promossa da Chimet per la perdita di sei barre d'oro durante il trasporto. Le questioni principali riguardano: la legittimazione attiva a chiedere il risarcimento (titolarità del credito risarcitorio e validità delle cessioni di crediti), la qualificazione del rapporto di trasporto e la responsabilità del vettore (anche alla luce della condotta della sub-vettrice Securpol), l'onere della prova sulla consegna delle merci e l'operatività delle prove documentali e video; inoltre si deduce la violazione di norme processuali relative all'impugnazione e all'appello incidentale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso: ha ritenuto che la Corte d'appello ha errato nel ritenere implicitamente decisa, e quindi preclusa per mancato appello incidentale, la questione della legittimazione attiva/titolarità del diritto risarcitorio. La Cassazione ha stabilito che, quando il primo giudice limita la decisione al solo esame della responsabilità e riporta la legittimazione in narrativa senza un chiaro ed inequivoco rigetto, la questione non è assorbita e può essere semplicemente riproposta in appello ai sensi dell'art. 346 c.p.c. Conseguentemente la sentenza impugnata è cassata e la causa è rinviata alla Corte d'appello in diversa composizione perché esamini compiutamente la questione della legittimazione/titolarità e, in subordine, le altre questioni di merito. Tutti gli altri motivi sono assorbiti; la Cassazione ha altresì ordinato la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità in considerazione dell'esito.

Norme richiamate

  • art. 346 c.p.c.

    Consente la mera riproposizione in appello di questioni di fatto o di diritto non decise chiaramente ed inequivocabilmente in primo grado; la Corte ha ritenuto applicabile tale possibilità quando il primo giudice ha trattato la legittimazione solo in narrativa senza un espresso rigetto

  • art. 343 c.p.c.

    Riferito nel contesto delle regole sulle impugnazioni; la censura era diretta alla motivazione della corte territoriale in relazione alla non corretta applicazione delle norme sull'impugnazione

  • art. 360 c.p.c. (co. 1, nn. 3 e 4)

    Norma che individua i motivi di cassazione per violazione di legge e vizio della motivazione; il ricorso solleva questioni sia di interpretazione di norme sostanziali (n.3) sia di motivazione illogica/contraddittoria (n.4)

  • art. 1693 c.c.

    Prevede la responsabilità del vettore per la perdita delle cose trasportate; rilevante per la qualificazione del rapporto tra Chimet e Malca-Amit e per la valutazione della responsabilità del vettore principale rispetto al sub-vettore

  • art. 1689 c.c.

    Disciplina la legittimazione e la tutela in caso di perdita o avaria della merce nel contratto di trasporto; utile per valutare chi possa agire (mittente o destinatario) in conseguenza della perdita parziale

  • art. 2697 c.c.

    Principio dell'onere della prova: il mittente deve provare di aver consegnato le cose al vettore; la Corte richiama che oneri probatori vanno valutati concretamente

  • art. 83 c.p.c. (co.3)

    Regola i poteri certificativi del difensore e la forma della procura alle liti; la Cassazione ha ritenuto invalida la procura allegata ad una memoria non ritualmente notificata

  • art. 345 c.p.c. (co.2)

    Consente al giudice d'appello di rilevare d'ufficio questioni che siano di ordine pubblico; la Corte ricorda i limiti di tale potere rispetto alle eccezioni di merito previamente decise

  • art. 329 c.p.c. (co.2)

    Riferimento al giudicato interno e alle modalità di formazione del contraddittorio; utilizzato nella ricostruzione dei presupposti di preclusione

  • art. 342 c.p.c.

    Richiede specificità dei motivi di appello; la Corte sottolinea che non sempre la mera riproposizione può sostituire l'appello incidentale quando l'eccezione è stata chiaramente esaminata e respinta

  • Convenzione di Ginevra 19/05/1956 (C.M.R.), art. 13

    Richiamata come principio che attribuisce la responsabilità per perdita/deterioramento secondo l'incidenza del pregiudizio nella sfera patrimoniale di mittente o destinatario; utile a stabilire chi sia legittimato al risarcimento

  • legge n. 228/2012, art. 1, co. 17 (riferimento al d.P.R. n. 115/2002, art.13, co.1-quater)

    Norma processuale sulla contribuzione unificata; la Corte rileva che, dato l'esito favorevole del ricorso, non sussistono i presupposti per applicare l'ulteriore contributo

Massime di principio

  • Se il giudice di primo grado decide il merito limitandosi a motivare l'esclusione della responsabilità senza esprimersi in modo chiaro e inequivoco sulla legittimazione ad agire (titolarità del credito), tale questione non si considera implicitamente respinta e può essere riproposta in appello ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
  • Perché l'appello incidentale sia necessario occorre che il rigetto della questione in primo grado sia espresso o chiaramente e inequivocabilmente implicito; in caso contrario la semplice riproposizione è ammissibile.
  • Nelle controversie di trasporto la legittimazione a chiedere il risarcimento può spettare al mittente o al destinatario a seconda di chi abbia subito il pregiudizio patrimoniale; la perdita parziale non assegna automaticamente la pretensone a una sola delle parti senza verificare gli effetti patrimoniali concreti.
  • L'onere di provare la consegna delle cose al vettore incombe al mittente che agisce per il danno da perdita; in mancanza di prova liberatoria, il vettore deve dimostrare il fatto liberatorio per escludere la responsabilità.
  • La clausola 'said to contain' nei documenti di trasporto non produce di per sé una responsabilità piena del vettore per il contenuto reale dei colli: il regime probatorio e le clausole contrattuali vanno interpretate nel contesto e con riferimento agli oneri di verifica e agli usi del commercio.
  • Le prove documentali e le riprese video possono essere valutate solo nei limiti in cui dimostrino i fatti rappresentati; non è corretto desumere, senza adeguata motivazione, conclusioni ulteriori non direttamente riproducibili dal contenuto probatorio.
  • In Cassazione è essenziale il rispetto del contraddittorio formale: atti difensivi non ritualmente notificati possono essere irrilevanti e le procure allegate a documenti non validamente depositati perdono efficacia processuale.

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