Cassazione Civile, Sentenza n. 10439/2021 del 21/04/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in Cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale Lombardia (9/2/2012) concernente un avviso di accertamento relativo al 2003. L'Ufficio aveva rettificato le dichiarazioni ai fini IRES/IRAP/IVA e irrogato sanzioni. L'appello erariale era stato parzialmente accolto in secondo grado: legittime le riprese nn. 3 (indeducibilità di una perdita per carenza dei requisiti di certezza, previsione e determinabilità) e 4 (indebita detrazione IVA su note di addebito relative a premi di fine anno, con aliquota indicata 20% anziché 4%), mentre erano state annullate le riprese nn. 1 e 2 (spese di pubblicità e noleggio autovetture). In Cassazione la società ha contestato la specificità dell'appello e la decisione sull'IVA; l'Agenzia ha proposto ricorso incidentale sulle spese di pubblicità (inerenza e onere della prova).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale della società sia il ricorso incidentale dell'Agenzia. Ha dichiarato infondato il motivo sulla presunta inammissibilità dell'appello per difetto di specificità, ritenendo che la riproposizione delle argomentazioni in appello sia stata sufficiente a individuare le censure. Ha altresì respinto il motivo relativo alla detraibilità integrale dell'IVA erroneamente addebitata al 20% (in luogo del 4%): alla luce della normativa nazionale e del diritto UE interpretato dalla Corte di Giustizia, la detrazione è limitata all'IVA effettivamente dovuta e non può estendersi all'imposta indebitamente versata "a monte"; il cessionario deve in linea generale ottenere il rimborso dal cedente o il cedente deve aver effettivamente versato l'imposta per consentire effetti nei confronti dell'Erario. I motivi dell'Agenzia relativi alle spese pubblicitarie sono stati ritenuti inammissibili in cassazione perché attengono a valutazioni di fatto e alla prova, materie non sindacabili nel merito dalla Corte. Perciò la sentenza di merito è confermata nei termini in cui aveva ritenuto legittime le riprese nn. 3 e 4 e illegittime le nn. 1 e 2. Le spese di lite sono regolate per soccombenza reciproca.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., primo comma, n. 4
Richiamato come parametro per i motivi di nullità della sentenza: la Corte ha ritenuto il motivo infondato, confermando che la specificità dell'appello nel processo tributario può essere soddisfatta anche dalla riproposizione delle ragioni di primo grado se, nel loro insieme, individuano in modo inequivoco le questioni contestate
art. 53 D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Giurisprudenza interpretata nel senso che l'onere di specificità dell'impugnazione è assolto quando il gravame ripropone e contesta compiutamente le ragioni di primo grado risultando, complessivamente, chiaro l'oggetto del dissenso
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 19 e 21
Norme base in materia di detrazione IVA e rimborso: la Corte richiama la disciplina della detrazione e del rimborso anomalo per valutare la possibilità di detrarre IVA versata "a monte" in misura eccedente
art. 30-ter D.P.R. n. 633/1972 (introdotto dalla L. 20 novembre 2017, n. 167)
Regola le condizioni in cui il cedente può ottenere il rimborso dell'IVA versata in misura eccedente; riferita dalla Corte nel quadro della normativa intervenuta per disciplinare rimborsi anomali
art. 6, sesto comma, D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (modificato dall'art. 1, comma 935, L. 27 dicembre 2017, n. 205 e con interpretazione autentica dall'art. 6, comma 3-bis, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 conv. L. 28 giugno 2019, n. 58)
La modifica ha reso più mite il regime sanzionatorio per l'indebita detrazione di IVA applicata in misura superiore; la Corte ha ritenuto tale intervento prevalentemente sanzionatorio e non idoneo a estendere il diritto di detrazione oltre quanto consentito dalle norme IVA nazionali e dall'interpretazione della Corte di Giustizia
Sesta Direttiva 77/388/CEE e Direttiva 2006/112/CE
Richiamate per il principio, costantemente interpretato dalla Corte di Giustizia, secondo cui il diritto alla detrazione è limitato alle imposte effettivamente dovute e non si estende all'IVA indebitamente versata a monte; orientamento vincolante per l'interpretazione del diritto nazionale
art. 2697 c.c.
Richiamato dall'Agenzia in contestazione sull'onere della prova; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile in quanto verte su valutazioni di merito e prova esaminabili in Cassazione solo in casi limitati
art. 75 Testo Unico 22 dicembre 1986, n. 917
Citato dall'Agenzia in relazione all'inerenza/deducibilità delle spese pubblicitarie sostenute all'estero; la Corte ha escluso sindacato in Cassazione sulla valutazione di fatto
Massime di principio
- In caso di IVA addebitata e pagata in misura maggiore rispetto a quella dovuta, il cessionario non può automaticamente detrarre l'intero importo indicato in fattura: il diritto di detrazione è limitato all'IVA effettivamente dovuta secondo le norme nazionali interpretate alla luce del diritto UE
- Per recuperare l'IVA indebitamente versata in rivalsa il cessionario dovrebbe, in linea generale, chiedere la restituzione al cedente; il rimborso dall'Erario è disciplinato e subordinato a condizioni (art. 30-ter DPR 633/1972) e l'ipotesi è esclusa in caso di frode
- Le modifiche legislative che attenuano le sanzioni (es. art. 6, sesto comma, d.lgs. 471/1997 modificato) non vanno interpretate come estensione del diritto di detrazione oltre i limiti fissati dal diritto UE; la retroattività riconosciuta dal legislatore riguarda il regime sanzionatorio e non altera i principi di detraibilità imposti dalla Corte di Giustizia
- Se il cedente ha effettivamente versato l'IVA all'Erario e ha svolto le azioni di recupero o rimborso previste, la situazione fattuale potrebbe consentire effetti diversi; pertanto è importante documentare i versamenti e le eventuali istanze di rimborso del cedente
- In processi tributari la riproposizione in appello delle argomentazioni svolte in primo grado può essere sufficiente a soddisfare il requisito di specificità dell'impugnazione se, nell'insieme, la censura emerge in modo chiaro ed inequivoco
- Le questioni di fatto (verifica di inerenza dei costi, valutazione della prova) sono difficilmente sindacabili in Cassazione: occorre raccogliere e documentare adeguatamente le prove in primo e secondo grado per ottenere riconoscimenti sulla deducibilità delle spese
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