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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16027/2025 del 28/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, deducendo un vizio di motivazione per la mancata assoluzione dall'onere probatorio relativo all'omologazione e all'esecuzione delle verifiche periodiche dell'etilometro utilizzato nel procedimento. La Corte di cassazione ha però rilevato che il ricorso era costruito su censure in realtà attinenti a violazioni di legge non dedotte in precedenza in appello: si trattava di questioni non specificamente devolute al giudice di secondo grado, sul quale correttamente non era stata resa pronuncia. La doglianza è stata quindi ritenuta inammissibile.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La declaratoria di inammissibilità è fondata sul fatto che le questioni sollevate in cassazione non erano state ritualmente dedotte in appello con la necessaria specificità, e dunque non potevano essere introdotte per la prima volta nel giudizio di legittimità, salvo i casi di rilevabilità d'ufficio o di impossibilità di deduzione precedente, qui non ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.p.

    non citato nel testo

  • art. 591 c.p.p.

    la Corte applica il principio di inammissibilità del ricorso che introduce questioni non devolute specificamente al giudice di appello, salvo eccezioni per questioni rilevabili d'ufficio o non deducibili prima

  • art. 616 c.p.p.

    alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non possono essere dedotte per la prima volta questioni di violazione di legge sulle quali il giudice di appello non abbia pronunciato perché non ritualmente devolute con specificità.
  • L'inammissibilità del ricorso consegue quando la censura in cassazione mira a introdurre questioni nuove, non proposte nei gradi precedenti, salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado o non deducibili in precedenza.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente sopporta le spese processuali ed è condannato al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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