Cassazione Penale, Sentenza n. 44620/2022 del 23/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Palermo che aveva rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra due sentenze di condanna per rapina commesse nell'agosto e settembre 2013. Il ricorrente lamentava vizio di motivazione per non avere il giudice dell'esecuzione ritenuto sussistente un programma criminoso unitario nonostante omogeneità del titolo di reato, contiguità temporale, identico bene giuridico leso, similità della condotta (violenza alla persona, persone che custodivano incassi) e la presunta partecipazione di correo non diverso dall'altro (sebbene ignoto). Si deduceva quindi la sussistenza degli indici tipici della continuazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha ritenuto legittima e non manifestamente illogica la valutazione del giudice dell'esecuzione che aveva escluso l'esistenza di un disegno criminoso unitario, valorizzando differenze nelle modalità operative (ad esempio l'uso di un bastone in una delle rapine), la diversità dei luoghi e dei partecipanti accertati. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui la mera contiguità spazio-temporale, l'omogeneità del titolo di reato e l'abitualità non sono di per sé sufficienti a dimostrare la programmazione unica; incombe sul ricorrente l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno della continuazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Norma richiamata quale base per il riconoscimento della continuazione; la Corte sottolinea che l'accertamento richiede la prova di un originario programma unitario e di indicatori concreti (omogeneità del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità operative, sistematicità, programmazione preventivamente decisa).
art. 606 comma 1 lett. c) ed e) cod. proc. pen.
Motivi di ricorso in cassazione invocati dal ricorrente (violazione di legge, mancanza e contraddittorietà della motivazione); la Corte ha ritenuto che non sussistessero tali vizi rispetto alla decisione impugnata.
Giurisprudenza (Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo)
Richiamata per il principio che non è sufficiente valorizzare taluno degli indici della continuazione se i reati successivi risultano frutto di determinazione estemporanea; occorre la prova di una complessa deliberazione preventiva.
Giurisprudenza (Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico)
Richiama l'onere in capo al condannato di allegare elementi specifici e concreti a sostegno della continuazione; la mera contiguità cronologica e l'identità del titolo di reato non sono sufficienti.
Giurisprudenza (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013)
Conferma che singoli fattori quali analogia dei reati, unità del contesto e brevità del lasso temporale non sono di per sé necessari e sufficienti per la continuazione, ma contribuiscono cumulativamente alla prova del disegno unitario.
Giurisprudenza (Sez. 6, n. 44214 del 24/10/2012)
Stabilisce che l'identità del disegno criminoso deve essere negata se emerge l'occasionalità degli episodi successivi e l'assenza di preventiva programmazione.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione richiede la prova di un progetto criminoso originario: non bastano la vicinanza temporale e l'identità del tipo di reato.
- Grava sul condannato l'onere di allegare elementi specifici e concreti (es. comunicazioni preparatorie, coordinamento tra episodi, ruolo ricorrente di stessi complici, modalità di azione identiche) per dimostrare la unità del disegno criminoso.
- Differenze nelle modalità operative, nei luoghi, nelle vittime o la presenza di complici diversi possono legittimamente escludere la continuazione se valutate dal giudice come indicatori di occasionalità.
- La contiguità spazio-temporale e l'omogeneità del titolo aumentano la probabilità di riconoscimento se combinate con altri indici; prese isolate tendono invece a caratterizzare l'abitualità delinquenziale e non la programmata continuazione.
- Le valutazioni di fatto del giudice dell'esecuzione (sul modus operandi, sui complici, sulla sistematicità) sono in genere incensurabili in sede di legittimità se non manifestamente illogiche o contraddittorie: occorre produrre elementi tali da rendere la motivazione del giudice viziata.
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