Cassazione Penale, Ordinanza n. 33194/2026 del 09/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per violazione dell'art. 613, comma 1, c.p.p., poiché l'atto era stato sottoscritto da un difensore non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata era stata assolta dal reato di furto aggravato contestato al capo A) per particolare tenuità del fatto e dal delitto di lesioni personali aggravate contestato al capo B) per non avere commesso il fatto. L'atto originariamente proposto come appello è stato riqualificato dalla Corte territoriale come ricorso per cassazione. Con tale impugnazione l'imputata, tramite il proprio difensore, ha lamentato l'insussistenza della propria responsabilità penale in relazione al furto aggravato di cui al capo A). La Corte di cassazione ha rilevato tuttavia che il ricorso era stato sottoscritto da un difensore non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, in violazione dell'art. 613, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103
Il ricorso per cassazione, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la regola si applica ai procedimenti instaurati dal 3 agosto 2017.
Ha modificato l'art. 613, comma 1, c.p.p. introducendo il requisito della sottoscrizione degli atti di ricorso per cassazione da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando l'atto, le memorie o i motivi nuovi siano sottoscritti da un difensore non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, trattandosi di requisito imposto a pena di inammissibilità dall'art. 613, comma 1, c.p.p.
- La riqualificazione di un atto di appello come ricorso per cassazione comporta l'applicazione dei requisiti formali propri del ricorso per cassazione, compreso quello relativo alla sottoscrizione da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale.
Come è indicizzato
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