Cassazione Civile, Ordinanza n. 31601/2025 del 03/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (socia)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto tra una socia di cooperativa edilizia e la cooperativa stessa, nell'ambito di un intervento per la costruzione di alloggi. La socia aveva prenotato un appartamento, ne aveva ricevuto la consegna e poi aveva impugnato la delibera assembleare con cui, per asserita morosità, era stata esclusa dalla compagine sociale con conseguente revoca dell'alloggio. In giudizio sosteneva che non vi fosse un suo inadempimento, o comunque che esso fosse giustificato dall'inadempimento della cooperativa, poiché aveva corrisposto un acconto superiore al pattuito, il saldo sarebbe stato dovuto al rogito e mediante mutuo, non era stata fissata la data dell'atto pubblico e l'immobile presentava gravi vizi e mancava del certificato di abitabilità. Il ricorso per cassazione era affidato a due motivi: con il primo si denunciava violazione degli artt. 1460 e 2697 c.c., sostenendo che la corte di merito avesse erroneamente ritenuto legittima l'esclusione pur in assenza di un proprio inadempimento e senza considerare l'inadempimento della cooperativa; con il secondo si denunciava violazione dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., per avere la corte territoriale applicato la condanna per responsabilità aggravata senza che ricorressero mala fede o colpa grave, e con una quantificazione ritenuta sproporzionata e priva di adeguata motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, confermando la valutazione dei giudici di merito sulla prevalenza dell'inadempimento della socia e sulla legittimità della delibera di esclusione. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c. era stata disposta senza una concreta e specifica motivazione sull'abuso del processo e sulla sussistenza di mala fede o colpa grave. La sentenza impugnata è quindi stata cassata limitatamente a questo profilo, con rinvio alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L'eccezione di inadempimento impone una valutazione comparativa degli opposti adempimenti, tenendo conto della proporzionalità rispetto alla funzione economico-sociale del contratto e dell'incidenza sul sinallagma; il rifiuto di adempiere non è giustificato se l'inadempimento della controparte non è grave o è di scarsa importanza.
La censura sulla ripartizione dell'onere della prova è stata respinta perché, nella specie, la valutazione del materiale probatorio è stata rimessa ai giudici di merito e non emergeva un vero errore di diritto.
L'eccezione di inadempimento non può essere opposta utilmente quando l'inadempimento dell'altra parte sia di scarsa importanza in relazione all'interesse della controparte.
art. 1460, secondo comma, c.c.
Il rifiuto di adempiere è ingiustificato e contrario a buona fede quando l'inadempimento della controparte non sia grave.
La responsabilità aggravata richiede mala fede o colpa grave, non essendo sufficiente la mera infondatezza della pretesa; occorre una specifica motivazione sull'abuso del processo e sull'uso strumentale dello strumento processuale.
La Corte richiama il procedimento accelerato per i ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati e ne chiarisce il regime di composizione del collegio alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite.
La proposta del consigliere delegato non determina incompatibilità per la partecipazione dello stesso al collegio che decide il ricorso su richiesta della parte.
art. 51, primo comma, n. 4, c.p.c.
Non sussiste incompatibilità del consigliere delegato alla proposta di definizione nel successivo collegio decisorio.
La partecipazione del consigliere delegato al collegio non integra una situazione di incompatibilità processuale.
art. 24 Cost.
Un'interpretazione estensiva della responsabilità aggravata, automaticamente collegata alla soccombenza, sarebbe incompatibile con il diritto di agire e difendersi in giudizio.
Massime di principio
- Nell'eccezione di inadempimento il giudice deve comparare gli inadempimenti delle parti in concreto, valutandone gravità, proporzionalità e incidenza sull'equilibrio sinallagmatico; non conta soltanto chi sia inadempiente per primo.
- Il rifiuto di eseguire la propria prestazione non è giustificato se l'inadempimento della controparte è di scarsa importanza rispetto all'interesse perseguito dal contratto.
- La mancanza del certificato di abitabilità non comporta automaticamente la risoluzione o l'illegittimità della reazione contrattuale: occorre verificare in concreto la gravità dell'omissione, la sanabilità delle difformità e l'incidenza sulla concreta utilizzabilità e commerciabilità del bene.
- La censura di violazione di legge non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove, perché il sindacato di legittimità non consente il riesame del merito se la motivazione è congrua.
- La condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c. richiede una motivazione specifica sull'abuso del processo e sulla sussistenza di mala fede o colpa grave: non basta la mera soccombenza né la semplice infondatezza della domanda o dell'impugnazione.
- L'abuso del processo deve emergere da condotte processuali concretamente connotate da pretestuosità, strumentalità o grave scostamento dal diritto vivente, non da un generico aggravio del contenzioso.
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