Cassazione Penale, Sentenza n. 34777/2025 del 24/10/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva riconosciuto la continuazione e rideterminato la pena complessiva. Due censure principali: (1) il giudice dell'esecuzione aveva quantificato l'aumento di pena relativo al reato associativo accertato con la sentenza della Corte di appello di Firenze in anni 1 di reclusione, ossia in misura superiore rispetto alla sanzione fissata in sede di cognizione (mesi 3), contro il divieto di aumentare i reati-satellite oltre la misura stabilita in giudizio; (2) omissione nell'applicare le riduzioni di pena connesse al riconoscimento delle attenuanti generiche, che il ricorrente sosteneva dovessero essere considerate nella rideterminazione complessiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati: ha annullato senza rinvio l'ordinanza limitatamente alla quantificazione dell'incremento di pena per il reato associativo (che va fissato in mesi 3, come stabilito in sede di cognizione) e ha rideterminato direttamente la pena complessiva in anni 5 e mesi 11 di reclusione. Ha invece respinto il resto del ricorso: la Corte ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione non debba estendere automaticamente alle altre fattispecie riunite le attenuanti generiche riconosciute soltanto per alcuni reati, purché non fissi una pena superiore a quella stabilita in sede di cognizione.
Norme richiamate
Disciplina il riconoscimento del vincolo della continuazione in sede esecutiva; il giudice dell'esecuzione deve attenersi alle misure di pena fissate nelle sentenze irrevocabili per i reati-satellite senza aumenti rispetto alla cognizione.
art. 81 cod. pen. (comma secondo)
Rilevante in tema di determinazione dell'aumento di pena per la continuazione; interpretato come limite all'aumento per i reati-satellite in sede esecutiva, che non può superare la misura fissata in sede di cognizione.
Riferito dal ricorrente in materia di attenuanti generiche; la Corte ha però chiarito che le riduzioni concesse in sede di cognizione per una fattispecie non si estendono automaticamente ad altre fattispecie riunite per continuazione ove non riconosciute.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione invocati (inosservanza di norme e vizio di motivazione); utilizzate per formulare le censure del ricorrente.
art. 620, lett. I) cod. proc. pen. (come novellato dalla legge n. 103/2017)
Attribuisce alla Corte di cassazione il potere, in caso di annullamento senza rinvio, di rideterminare direttamente la pena quando la nuova quantificazione sia il frutto di una semplice operazione aritmetica che non richiede nuovi accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione non può incrementare la pena per i reati-satellite oltre la misura fissata dal giudice della cognizione nelle sentenze irrevocabili.
- Se l'errore nella quantificazione della pena in sede esecutiva è meramente aritmetico o di diritto e non richiede accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può annullare senza rinvio e rideterminare direttamente la pena complessiva.
- Le attenuanti generiche riconosciute in una sentenza non si estendono automaticamente ad altri reati riuniti in continuazione per i quali tali attenuanti non sono state riconosciute; il giudice dell'esecuzione deve però evitare di fissare pene superiori a quelle già determinate in sede di cognizione.
- In sede esecutiva ogni riconoscimento della continuazione deve rispettare i limiti posti dalle sentenze irrevocabili; eventuali discrepanze nella quantificazione vanno corrette conformemente alle misure già fissate dal giudice della cognizione.
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