Cassazione Civile, Ordinanza n. 22152/2021 del 03/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La vicenda origina dal giudizio promosso da un lavoratore contro la società datrice di lavoro per ottenere la conversione a tempo indeterminato del rapporto intercorso mediante plurimi contratti a termine. Dopo il rigetto in primo grado e la conferma in appello, la Corte di cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione del lavoratore contro la sentenza d'appello. Con il ricorso per revocazione della sentenza di legittimità, il ricorrente sostiene che la precedente decisione sarebbe affetta da errore di fatto per avere ritenuto inammissibile, per difetto di specificità e autosufficienza, il primo motivo del ricorso per cassazione, relativo all'asserita erronea declaratoria di inammissibilità in appello della domanda di accertamento dell'inadempimento di una transazione. In particolare, contesta il rilievo secondo cui mancava la trascrizione, integrale o almeno per i passaggi significativi, del ricorso di primo grado e dell'atto di appello, ritenuti necessari per valutare la censura.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che non fosse configurabile un errore revocatorio, perché la doglianza non attiene a un errore percettivo sulla esistenza o inesistenza di un fatto processuale, ma investe la valutazione giuridico-logica compiuta dalla precedente sentenza di legittimità sulla specificità del motivo e sul rispetto del principio di autosufficienza. Non essendovi controricorso tempestivo, non sono state liquidate spese. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso
la declaratoria di inammissibilità comporta la sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13
è richiamato quale parametro del contributo unificato cui commisurare l'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità
Massime di principio
- L'errore revocatorio è configurabile solo quando la decisione sia fondata sull'affermazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto che risulti invece incontestabilmente diverso dalla realtà processuale; non ricorre quando la censura mira a contestare la valutazione giuridica o logica degli elementi processuali compiuta dal giudice.
- Non può parlarsi di errore di fatto revocatorio quando la doglianza investe il giudizio di inammissibilità di un motivo per difetto di specificità o per violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.
- La mancanza di trascrizione dei documenti o degli atti processuali rilevanti ai fini del motivo di ricorso può legittimare la declaratoria di inammissibilità, e tale apprezzamento non è sindacabile tramite revocazione se si risolve in una valutazione giuridico-logica della Corte.
- In caso di inammissibilità del ricorso, se ricorrono i presupposti normativi, deve essere dato atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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