Ordinanza n. 2282/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania, Sezione I, che aveva accolto la domanda cautelare contro un’informazione interdittiva
Esito
Favorevole al resistente (persona fisica)
Prevale il privato
La controversia
Le amministrazioni appellanti hanno impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Campania che aveva accolto la domanda cautelare proposta dalla persona fisica. La controversia concerneva la possibilità di destinatari di un’informazione interdittiva antimafia per una persona fisica considerata in quanto tale, non esercente attività imprenditoriale in forma unipersonale, ma che aveva ricoperto cariche sociali rilevanti all’interno di una società a sua volta destinataria di un provvedimento interdittivo. Il testo non espone ulteriori specifici motivi d’appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato, nella sommaria valutazione propria della fase cautelare, ha respinto l’appello. Ha ritenuto insussistenti i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare, escludendo che la persona fisica, considerata in quanto tale e non esercente attività imprenditoriale in forma unipersonale, possa rientrare tra i destinatari di un’informazione interdittiva antimafia, anche se abbia rivestito cariche sociali rilevanti in una società destinataria di un’interdittiva. Sono stati richiamati precedenti della Sezione Terza e il principio affermato dall’Adunanza Plenaria n. 3 del 2022. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Richiamato quale base processuale dell’appello cautelare contro l’ordinanza del TAR.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi dell’appellato.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Una persona fisica, considerata in quanto tale e non esercente attività imprenditoriale in forma unipersonale, non può essere destinataria di un’informazione interdittiva antimafia.
- La mera circostanza che una persona fisica abbia ricoperto cariche sociali rilevanti in una società destinataria di un’informazione interdittiva non consente, di per sé, di estendere alla persona l’interdittiva adottata nei confronti della società.
- Nella fase cautelare d’appello, l’assenza del presupposto soggettivo per l’applicazione dell’informazione interdittiva è sufficiente a escludere i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare proposta dall’amministrazione appellante.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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