Cassazione Civile, Ordinanza n. 20407/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
La controversia nasce da un decreto prefettizio di espulsione emesso ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 286/1998, con concessione del termine per la partenza volontaria, e dal contestuale provvedimento questorile che, in luogo del trattenimento, imponeva la misura alternativa della consegna del passaporto, poi convalidata dal Giudice di Pace. La destinataria ha impugnato in cassazione il decreto di convalida sostenendo che esso le era stato notificato solo molto tempo dopo l'adozione, quando nel frattempo il decreto di espulsione era stato sospeso dal Tribunale e, successivamente, il medesimo Tribunale aveva riconosciuto il diritto alla protezione speciale. Secondo la ricorrente, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'espulsione e il successivo riconoscimento della protezione speciale rendevano privo di presupposti il provvedimento di consegna del passaporto, con conseguente nullità, inesistenza e illegittimità della convalida. Il motivo di ricorso lamentava violazione dell'art. 13, comma 5-bis, d.lgs. n. 286/1998, difetto dei presupposti, difetto di valutazione e travisamento dei fatti, nonché nullità del provvedimento.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso nei termini rilevanti. Ha affermato che, in sede di convalida delle misure alternative al trattenimento previste dall'art. 14, comma 1-bis, d.lgs. n. 286/1998, il giudice deve verificare non solo la formale esistenza del provvedimento espulsivo, ma anche la sua validità ed efficacia esecutiva. Poiché nel caso concreto il Giudice di Pace si era limitato a dare atto dei presupposti della partenza volontaria e della misura della consegna del passaporto, senza accertare che il decreto di espulsione fosse ancora efficace, la Cassazione ha cassato il decreto impugnato e, decidendo nel merito, ha annullato il provvedimento che disponeva la consegna del passaporto. Non sono state regolate le spese nei rapporti tra le parti, in quanto la ricorrente era ammessa al patrocinio a spese dello Stato e l'altra parte era un'Amministrazione statale.
Norme richiamate
art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 286/1998
individua il potere del prefetto di disporre l'espulsione; nel caso concreto costituiva l'atto presupposto della misura questorile.
art. 13, comma 4-bis, d.lgs. n. 286/1998
«si configura il rischio di fuga... qualora ricorra almeno una delle seguenti circostanze...»
definisce in modo tipizzato le circostanze che consentono al prefetto di accertare il pericolo di fuga.
art. 13, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
richiamato dal giudice di pace per ritenere sussistenti i presupposti della partenza volontaria.
art. 14, comma 1, d.lgs. n. 286/1998
prevede il trattenimento nei casi ivi indicati, incluso il pericolo di fuga, quando non sia possibile l'immediata esecuzione dell'espulsione.
art. 14, comma 1-bis, d.lgs. n. 286/1998
«il questore, in luogo del trattenimento... può disporre una o più delle seguenti misure: a) consegna del passaporto...»
legittima le misure alternative al trattenimento, ma solo se il provvedimento espulsivo è efficace; il giudice della convalida deve verificarne validità ed efficacia esecutiva.
art. 14, comma 3, d.lgs. n. 286/1998
la trasmissione degli atti al giudice consente un controllo giurisdizionale pieno e non meramente formale.
art. 13 Cost.
richiamato per affermare che le restrizioni della libertà personale devono essere assistite da garanzie giurisdizionali effettive.
disciplina la liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115/2002
indica il giudice competente a liquidare il compenso nei giudizi di cassazione o in caso di cassazione senza rinvio.
non è applicabile per porre le spese a carico dello Stato quando soccombente è un'Amministrazione statale.
Massime di principio
- In sede di convalida delle misure alternative al trattenimento dello straniero, il giudice deve controllare non solo l'esistenza formale del decreto di espulsione, ma anche la sua attuale validità ed efficacia esecutiva; se il provvedimento presupposto è sospeso o comunque inefficace, la misura alternativa non può essere convalidata.
- Il controllo giudiziale sulle misure restrittive della libertà personale o di movimento adottate in materia di immigrazione deve essere pieno e sostanziale, e non limitarsi a un riscontro esteriore della mera adozione dell'atto amministrativo.
- La trasmissione al giudice di tutti gli atti del procedimento impone una verifica completa dei presupposti dell'espulsione e delle misure conseguenti, comprensiva degli eventuali provvedimenti che abbiano inciso sulla loro efficacia.
- Quando la decisione di merito richiede soltanto una verifica documentale della persistente efficacia del provvedimento presupposto, la Corte di cassazione può cassare e decidere nel merito senza rinvio.
- In presenza di patrocinio a spese dello Stato e di soccombenza di un'Amministrazione statale, la liquidazione dei compensi del difensore segue la disciplina speciale del d.P.R. n. 115/2002 e non si applica la regola della condanna dello Stato alle spese ex art. 133 per trasformare la soccombenza dell'amministrazione in condanna in favore dello Stato.
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