Cassazione Penale, Sentenza n. 44704/2024 del 05/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impetrazione della sentenza d'appello che aveva confermato la condanna a seguito di giudizio abbreviato per il delitto di rapina impropria. Il ricorrente, tramite difensore, ha chiesto: 1) la rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità dell'art. 628 c.p. per la mancata previsione di una ipotesi di "lieve entità"; 2) in via subordinata, censurato la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato (art. 628 c.p.), la qualificazione giuridica (sostenendo che il fatto rientrasse piuttosto nell'art. 624 c.p.), la mancata applicazione dell'attenuante comune ex art. 62 n.4 c.p. e delle attenuanti generiche, nonché la mancata valutazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131‑bis c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso in gran parte inammissibile ma ha ritenuto fondato il primo motivo nella parte in cui la Corte d'appello non ha valutato la possibile applicazione della diminuente di "lieve entità" introdotta dalla giurisprudenza costituzionale. In particolare: 1) ha confermato l'accertamento di responsabilità per rapina impropria (assoluzione dalle lesioni mantenuta in primo grado) e ha dichiarato irrevocabile l'accertamento di responsabilità; 2) ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena per la mancata valutazione della riconoscibilità della diminuente di "lieve entità" (alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 86/2024) e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Venezia per nuovo esame esclusivamente su tale punto; 3) ha rigettato le altre censure (qualificazione giuridica, elemento soggettivo, mancata applicazione delle attenuanti generiche e dell'art. 62 n.4, mancata applicazione di art. 131‑bis) come inammissibili o infondate perché già trattate e motivate in sede di merito.
Norme richiamate
Riguarda il reato di rapina; la Corte costituzionale, con sent. n. 86/2024, ha dichiarato l'illegittimità della parte del comma 2 che non prevedeva la diminuzione della pena fino a un terzo quando il fatto risulti di "lieve entità", estendendo al delitto di rapina la ratio già affermata per l'estorsione (sent. n. 120/2023). La Cassazione ha ritenuto che, dopo tale pronuncia, il giudice di merito debba valutare d'ufficio o su istanza la sussistenza della diminuente di "lieve entità" in ordine alla determinazione della pena.
Norma relativa al furto; la difesa aveva prospettato diversa qualificazione giuridica dell'evento (art. 624 anziché 628), ma la Corte ha ritenuto infondata la censura avendo il giudice di merito spiegato correttamente la sussunzione in rapina impropria.
Attenuante comune che può essere riconosciuta quando l'offesa al bene tutelato sia di speciale tenuità (soprattutto in termini di danno economico molto limitato). La Cassazione chiarisce che l'ambito di valutazione di questa attenuante è distinto da quello dell'attenuante costituzionale di "lieve entità" e che pertanto il loro riconoscimento congiunto non è automaticamente escluso: occorre valutare distintamente i profili considerati dal giudice.
Prevede la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La difesa aveva invocato la sua applicazione; la Corte di cassazione ha ritenuto le censure connesse non ammissibili o già esaminate nel merito.
Criteri per il parametramento della pena (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo, modalità, gravità del danno o del pericolo). Richiamato dalla Cassazione per spiegare la differenza di profili tra l'attenuante comune (art. 62 n.4) e la diminuente di "lieve entità" introdotta dalla Corte costituzionale.
Cost. art. 3, art. 25 co. 2, art. 27
Articoli costituzionali invocati per la questione di legittimità: la difesa sosteneva che l'assenza di una prevedibile riduzione per i fatti di minore entità violasse i principi di proporzionalità della pena (art. 3) e la ragionevole determinazione della sanzione (art. 25 co.2) e la funzione rieducativa della pena (art. 27). La Corte costituzionale ha usato questi principi per motivare l'illegittimità parziale di art. 628 c.p.
Sentenza Corte Costituzionale n. 86/2024
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 628 c.p., comma 2, nella parte in cui non prevede una diminuzione della pena fino a un terzo quando il fatto risulti di "lieve entità", estendendo al delitto di rapina la soluzione già adottata per l'estorsione (sent. n. 120/2023). È il decisivo motivo che ha portato la Cassazione ad annullare la sentenza di merito limitatamente alla determinazione della pena.
Giurisprudenza Corte Costituzionale (sent. n. 120/2023; sent. n. 190/2020; ord. 111/2021; sent. n. 260/2022)
Richiamate dalla Corte d'appello e dalla Cassazione come precedenti sul tema della configurabilità di riduzioni o attenuanti per fatti di minore gravità; in particolare la sent. 120/2023 riguardava l'estorsione e ha ispirato l'estensione al delitto di rapina con la successiva sent. 86/2024.
Massime di principio
- Se la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità di una norma che incide sulla determinazione della pena, il giudice di merito deve riesaminare la determinazione della pena alla luce della nuova pronuncia: la Cassazione può annullare limitatamente a questo profilo anche se conferma la responsabilità penale.
- L'attenuante di "lieve entità" (come delineata dalla Corte costituzionale) e l'attenuante comune ex art. 62 n.4 c.p. hanno ambiti di valutazione diversi: la prima riguarda natura, mezzi, modalità e/o tenuità del danno o del pericolo, la seconda riguarda la speciale tenuità dell'offesa al bene tutelato; non sono automaticamente incompatibili e il giudice deve valutare separatamente i profili pertinenti.
- In presenza di fatti con limitato danno patrimoniale (es. poche confezioni di generi alimentari) il giudice deve comunque valutare anche gli altri profili (mezzi, modalità, pericolo creato, reazioni della vittima) per decidere se riconoscere la diminuzione di pena per "lieve entità" o l'attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p.
- Le questioni di legittimità costituzionale già decise dalla Corte possono essere richiamate dal giudice di merito; se nuove pronunce costituzionali intervengono dopo la sentenza di merito, il giudice di cassazione può rilevare d'ufficio la nullità sopravvenuta nella parte relativa alla determinazione della pena.
- In impugnazione è necessario che il ricorrente specifichi con chiarezza le doglianze nuove e non reiteri censure già ampiamente motivate dal giudice di merito: motivazioni già date e coerenti sono difficilmente rimesse in discussione in Cassazione se non vi è palese errore di diritto o fatto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44506/2024 del 05/12/2024
- Sentenza penale · 5 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44507/2024 del 05/12/2024
- Sentenza penale · 5 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44508/2024 del 05/12/2024
- Sentenza penale · 5 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44509/2024 del 05/12/2024
- Sentenza penale · 5 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44510/2024 del 05/12/2024
- Sentenza penale · 5 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44511/2024 del 05/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →