Cassazione Penale, Sentenza n. 17683/2025 del 09/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava il decreto del 10/12/2024 che aveva rigettato il suo appello avverso il provvedimento che, riesaminata la pericolosità dopo la detenzione ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n.159/2011, aveva ritenuto la pericolosità persistente. Il difensore deduceva: (1) violazione degli artt. 14 e 15 d.lgs. n.159/2011 alla luce della funzione risocializzante della pena e della giurisprudenza (Corte cost. n.291/2013, Sez. U. n.111/2017), sostenendo che la detenzione e il successivo lavoro e la liberazione anticipata dimostravano la riabilitazione; (2) mancata o errata valutazione della pericolosità specifica anziché generica, con omissione di verifica sull'effettiva rilevanza economica dei reati e sui profitti conseguiti dal ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo attiene al merito della valutazione della Corte d'appello e quindi non sia deducibile in sede di legittimità, posto che nel procedimento di prevenzione il ricorso è ammesso solo per violazione di legge o per motivazione inesistente o meramente apparente. Quanto al secondo motivo, è manifestamente infondato: la legge n.161/2017 (commi 2-bis e 2-ter dell'art. 14 d.lgs. 159/2011) impone al tribunale, dopo la cessazione della detenzione protrattasi per almeno due anni, una valutazione rinnovata cui può seguire solo la revoca della misura o l'ordine di esecuzione della stessa; il tribunale non può modificare la natura o la durata della misura in quel procedimento. I giudici di merito avevano motivato adeguatamente la persistenza della pericolosità sulla base della lunga militanza nella consorteria mafiosa (stidda gelese), del ruolo di rilievo, dell'operatività attuale della consorteria, della mancanza di elementi che attestassero la recisione dei rapporti e di rilievi disciplinari subiti in carcere. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159/2011 (art. 14 e art. 15)
art. 14, commi 2-bis e 2-ter; art. 7; art. 11 comma 2; art. 10 comma 3
Disciplina la sorveglianza speciale e le misure di prevenzione: dopo detenzione protratta per almeno due anni il tribunale deve riesaminare la pericolosità e può solo revocare la misura o ordinarne l'esecuzione; l'art.7 regola la procedura e il contraddittorio; l'art.11 comma 2 disciplina le modifiche della misura durante l'esecuzione.
modifica art. 14 d.lgs. n.159/2011 introducendo i commi 2-bis e 2-ter
Ha introdotto la sospensione dell'esecuzione della sorveglianza speciale durante la detenzione e l'obbligo di una valutazione successiva da parte del tribunale sulla persistenza dell'attuale pericolosità.
Sentenza Corte costituzionale n. 291/2013
sentenza n. 291 del 6 dicembre 2013
Ha stabilito la necessità di una rinnovata valutazione della pericolosità dopo l'espiazione della pena, richiamando la funzione rieducativa della detenzione e avvertendo contro una presunzione automatica di persistenza della pericolosità.
Imposta la verifica della persistenza della pericolosità nelle misure di sicurezza e funge da parametro interpretativo per la verifica nelle misure di prevenzione.
Art. 4 L. n. 1423/1956 e art. 3-ter L. n. 575/1956
Norme richiamate dalla giurisprudenza per delimitare i vizi deducibili in cassazione nei procedimenti di prevenzione: il ricorso è ammesso essenzialmente per violazione di legge.
Giurisprudenza della Corte di cassazione (es. Sez. U. n. 33451/2014; Sez. 2 n. 20954/2020; Sez. 2 n. 23000/2021)
Repaci, Malugani, Oleszewskar (cit.)
Confermano i principi: limiti di sindacato in cassazione sui motivi di merito; il procedimento ex art.14 comma 2-ter consente solo revoca o ordine di esecuzione e non la modifica della misura; la contestazione deve indicare la forma di pericolosità sin dall'inizio.
Massime di principio
- Se la sorveglianza speciale è stata sospesa per detenzione protrattasi almeno due anni, il tribunale dopo la cessazione della detenzione può solo revocare la misura o ordinarne l'esecuzione; non può modificare la natura o la durata della misura in quel procedimento.
- In materia di misure di prevenzione la Corte di cassazione sindaca prevalentemente questioni di diritto: censure di merito sulla valutazione dei fatti sono inammissibili salvo che la motivazione sia inesistente o meramente apparente.
- La semplice detenzione e la dimostrazione di attività lavorativa o la liberazione anticipata non comportano automaticamente la cessazione della pericolosità sociale: il giudice valuta complessivamente elementi quali militanza nell'associazione, ruolo svolto, operatività dell'organizzazione, elementi concreti di recisione dei rapporti e condotta durante la detenzione.
- La riforma introdotta dalla legge n.161/2017 e la giurisprudenza costituzionale richiedono una valutazione attuale e specifica della pericolosità dopo il periodo detentivo, evitando presunzioni automatiche sia di persistenza che di cessazione.
- La contestazione iniziale deve indicare la forma di pericolosità su cui si fonda la richiesta di misura: tale qualificazione non può essere modificata unilateralmente nel corso del procedimento.
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