Sentenza del 26/04/2018 n. 1936 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Verifiche fiscali -Attività istruttoria presso gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate - Obbligo PVC - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'asserita violazione dell'obbligo di redigere un PVC conclusivo e di rispettare il termine di 60 giorni prima dell'emanazione dell'avviso di accertamento. Il contribuente sosteneva che tali garanzie fossero applicabili anche nel caso di attività istruttoria svolta presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stato affermato che, quando l'attività di controllo si svolge presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria e non mediante accesso presso i locali del contribuente, non sussiste l'obbligo di redigere un PVC conclusivo né quello di attendere il termine dilatorio di 60 giorni prima di emettere l'avviso di accertamento. Il PVC e il termine sono funzionali a consentire al contribuente di presentare osservazioni e memorie dopo un accesso presso i locali in cui esercita la propria attività; tale esigenza non ricorre nello stesso modo per l'attività istruttoria svolta negli uffici dell'Amministrazione.
Norme richiamate
Articolo 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
Il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori.
La garanzia del termine dilatorio di 60 giorni e degli adempimenti collegati opera, secondo il principio espresso nella sentenza, quando vi sia stata un'attività di accesso, ispezione o verifica presso i locali del contribuente. Non è automaticamente applicabile alla mera attività istruttoria svolta presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria.
Massime di principio
- La necessità di un PVC conclusivo e il rispetto del termine di 60 giorni devono essere valutati in base al luogo e alle modalità dell'attività di controllo.
- Se la verifica si svolge presso i locali del contribuente, l'Amministrazione deve rispettare le garanzie procedimentali connesse all'accesso, inclusa la possibilità di presentare osservazioni prima dell'accertamento.
- Se l'attività istruttoria viene svolta esclusivamente presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate, l'assenza di un PVC o del termine di 60 giorni non determina, di per sé, l'illegittimità dell'avviso di accertamento.
- La garanzia procedimentale non dipende soltanto dal fatto che siano stati eseguiti controlli fiscali, ma dalla concreta compressione del diritto del contribuente di interloquire a seguito di un accesso presso i suoi locali.
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