Sentenza del 26/04/2018 n. 6 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
1. Processo tributario - devoluzione in appello delle domande ed eccezioni assorbite - modalità e termine. 2. Processo tributario - devoluzione in appello delle domande ed eccezioni esaminate e respinte. 3. Catasto - classamento - criteri. 4. Catasto - classamento - presupposto per istanza di variazione. 5. Catasto - classamento - criterio comparativo - classamento statuito dal Giudice.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava sia aspetti processuali relativi alla devoluzione in appello delle domande ed eccezioni, sia la legittimità del classamento catastale. In particolare, è stato chiarito che le questioni assorbite devono essere riproposte dall’appellato in modo specifico e tempestivo, nell’atto di controdeduzioni depositato entro il termine previsto per la costituzione in giudizio. Diversamente, le questioni espressamente esaminate e respinte dal giudice di primo grado devono essere impugnate mediante appello principale o incidentale; in mancanza, si forma il giudicato interno. Quanto al classamento, il contribuente può contestarlo davanti al giudice tributario dopo il diniego dell’Amministrazione, anche deducendo la sopravvalutazione dei dati catastali originariamente dichiarati. Il giudice può valutare la vetustà dell’edificio, il mutamento delle condizioni e la non rispondenza dell’immobile alle esigenze attuali. Nel criterio comparativo, l’Amministrazione deve inoltre considerare il classamento giudizialmente attribuito a immobili limitrofi situati nella stessa zona censuaria.
La decisione
La decisione ha riconosciuto la possibilità per il contribuente di ottenere una revisione del classamento catastale quando quello attribuito non risulti adeguato, purché abbia previamente presentato un’istanza all’Amministrazione e ne abbia ricevuto il diniego. È stato inoltre affermato che il giudice può disapplicare i criteri amministrativi non adeguati e determinare il classamento sulla base delle caratteristiche concrete dell’immobile e del confronto con immobili limitrofi. Sul piano processuale, le questioni assorbite devono essere riproposte tempestivamente e specificamente, mentre quelle espressamente respinte richiedono una formale impugnazione. L’esito è quindi favorevole al contribuente sul tema della possibilità di revisione giudiziale del classamento.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 56
domande ed eccezioni non accolte
La norma consente la devoluzione in appello delle domande ed eccezioni non accolte, interpretata dalla giurisprudenza come applicabile anche alle questioni assorbite. La riproposizione deve però essere specifica e tempestiva, mediante le controdeduzioni dell’appellato. La norma non è invece sufficiente per riaprire questioni espressamente esaminate e respinte.
D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, articolo 75, comma 1
ai fini dei reclami avverso il classamento occorre tenere conto della categoria/classe delle unità immobiliari situate nella stessa zona censuaria
Nel procedimento di revisione o contestazione del classamento, il criterio comparativo impone di considerare la categoria e la classe attribuite agli immobili della stessa zona censuaria, compresi i classamenti stabiliti da pronunce giudiziali riguardanti immobili limitrofi.
Cass. civ., Sez. tributaria, 18 dicembre 2014, n. 26830
La riproposizione delle questioni assorbite da parte dell’appellato totalmente vittorioso deve essere specifica e deve avvenire, a pena di decadenza, nell’atto di controdeduzioni depositato nel termine per la costituzione in appello.
Cass. civ., Sez. tributaria, 5 agosto 2016, n. 16477
Le questioni espressamente esaminate e respinte non possono essere semplicemente riproposte ai sensi dell’articolo 56 del D.Lgs. n. 546/1992; devono essere oggetto di impugnazione principale o incidentale. In mancanza, si forma il giudicato interno.
Cass. civ., Sez. VI, 13 febbraio 2015, n. 2995
Il contribuente può contestare il classamento, previo diniego dell’Amministrazione, non solo quando siano mutate le condizioni di valutazione, ma anche quando sostenga che i dati catastali siano stati originariamente sopravvalutati.
Cass. civ., Sez. tributaria, 8 settembre 2008, n. 22557
Il ricorso al giudice tributario contro il classamento presuppone una preventiva istanza amministrativa e il relativo diniego; il giudice può verificare concretamente la correttezza della valutazione catastale.
Massime di principio
- Una questione assorbita e mai esaminata nel merito può essere riproposta in appello senza appello incidentale, ma deve essere indicata in modo espresso, specifico e tempestivo nelle controdeduzioni.
- Una questione esaminata e respinta dal giudice di primo grado non può essere recuperata con una semplice riproposizione: occorre proporre appello principale o incidentale, altrimenti si forma il giudicato interno.
- Il contribuente che ritenga errato o eccessivo il classamento deve prima presentare un’istanza all’Amministrazione catastale; solo dopo il diniego può adire il giudice tributario.
- La revisione del classamento può essere richiesta anche quando non siano cambiate le caratteristiche dell’immobile, se il contribuente dimostra che i dati erano stati originariamente valutati in modo eccessivo.
- Nel valutare il classamento, il giudice può considerare vetustà, stato di conservazione, condizioni attuali e concreta funzionalità dell’immobile, senza essere necessariamente vincolato ai criteri amministrativi.
- Il confronto con immobili limitrofi della stessa zona censuaria è rilevante: l’Amministrazione deve tener conto anche dei classamenti stabiliti da precedenti sentenze, quando costituiscano elementi comparativi significativi.
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