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Sentenza

Sentenza del 26/04/2018 n. 282 - Corte di Giustizia UE

La Corte si pronuncia in materia di notifica della domanda di recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte. Rinvio pregiudiziale - Assistenza reciproca in materia di recupero crediti - Direttiva 2010/24/UE - Articolo 14 - Diritto a un ricorso effettivo - Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - Articolo 47 - Possibilità per l'autorità adita di rifiutare l'assistenza al recupero sulla base del rilievo che il credito non è stato notificato correttamente.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il sig. X ha contestato l'esecuzione in Irlanda di una domanda greca di recupero relativa a una sanzione amministrativa di 1.097.505 euro, oltre interessi e spese, inflitta per presunto contrabbando di sigarette. La decisione sanzionatoria non gli era stata correttamente notificata prima della domanda di recupero: egli ne aveva conosciuto l'esistenza solo nel 2012 e aveva ricevuto informazioni sufficienti su contenuto e motivazione solo successivamente. Ha sostenuto che ciò gli aveva impedito di esercitare effettivamente il diritto di ricorso nello Stato richiedente, in violazione dell'articolo 47 della Carta.

La decisione

La Corte di giustizia ha stabilito che la direttiva 2010/24, letta insieme all'articolo 47 della Carta, non impedisce all'autorità dello Stato adito di rifiutare l'esecuzione della domanda di recupero quando la decisione sanzionatoria non sia stata correttamente notificata prima della richiesta. Le controversie sulla legittimità del credito e sulla notifica effettuata dallo Stato richiedente spettano, in linea generale, agli organi di quello Stato; tuttavia, in una situazione eccezionale in cui il debitore non abbia avuto una conoscenza effettiva del credito e non abbia potuto contestarlo, la domanda di recupero non rispetta le condizioni della direttiva e l'assistenza può essere rifiutata. La Corte non ha deciso direttamente le spese, rimettendole al giudice nazionale.

Norme richiamate

  • Direttiva 2010/24/UE, articolo 2

    La presente direttiva si applica ai crediti relativi a (...) la totalità delle imposte e dei dazi (...) nonché a penali, sanzioni, tasse e soprattasse di natura amministrativa (...) e agli interessi e spese relativi.

    L'ambito dell'assistenza reciproca comprende anche sanzioni amministrative collegate a dazi o imposte, oltre a interessi e spese.

  • Direttiva 2010/24/UE, articolo 8

    Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità adita notifica al destinatario tutti i documenti (...) concernenti un credito o il suo recupero.

    La direttiva prevede uno specifico meccanismo di assistenza per notificare al debitore gli atti relativi al credito.

  • Direttiva 2010/24/UE, articolo 11, paragrafo 1

    L'autorità richiedente non può presentare una domanda di recupero se e finché il credito e/o il titolo che ne consente l'esecuzione (...) sono contestati in tale Stato membro.

    Una domanda di recupero presuppone che il debitore sia stato informato dell'esistenza del credito e abbia avuto una possibilità effettiva di contestarlo. Tale domanda non può essere presentata quando la mancata notifica ha impedito qualsiasi contestazione.

  • Direttiva 2010/24/UE, articolo 12

    Le domande di recupero sono accompagnate da un titolo uniforme che consente l'esecuzione nello Stato membro adito.

    Il titolo uniforme serve a consentire l'esecuzione nello Stato adito e non sostituisce la notifica della decisione originaria né della relativa motivazione.

  • Direttiva 2010/24/UE, articolo 13

    Ai fini del recupero nello Stato membro adito, ogni credito (...) è trattato come un credito dello Stato membro adito.

    L'autorità adita applica le proprie procedure esecutive, ma ciò non elimina i limiti derivanti dai diritti fondamentali e dall'ordine pubblico.

  • Direttiva 2010/24/UE, articolo 14, paragrafi 1 e 2

    Le controversie concernenti il credito, il titolo iniziale (...) o la validità di una notifica effettuata (...) dallo Stato membro richiedente rientrano nella competenza (...) dello Stato membro richiedente.

    La competenza sulle contestazioni del credito e sulle notifiche dello Stato richiedente spetta normalmente a quest'ultimo Stato; le contestazioni sulle misure esecutive dello Stato adito spettano invece ai suoi organi. In casi eccezionali, tuttavia, l'autorità adita può rifiutare l'assistenza se la mancata notifica ha compromesso il diritto di difesa.

  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, articolo 47

    Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice.

    Il diritto a un ricorso effettivo richiede che il destinatario conosca realmente l'esistenza, il contenuto e la motivazione della decisione, così da poter valutare e proporre tempestivamente un ricorso.

  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 1189/2011, articolo 15

    La richiesta di recupero (...) contiene una dichiarazione comprovante che sono soddisfatte le condizioni previste dalla direttiva 2010/24/UE.

    L'autorità richiedente deve attestare il rispetto delle condizioni per avviare l'assistenza; una dichiarazione inesatta o incompatibile con la mancata notifica non può prevalere sulla tutela effettiva del debitore.

  • Sentenza CGUE Kyrian, C-233/08

    L'esecuzione della domanda di recupero del credito può essere rifiutata (...) qualora risulti che tale esecuzione possa essere lesiva dell'ordine pubblico dello Stato membro dell'autorità adita.

    Il rifiuto per ordine pubblico è eccezionale e deve essere interpretato restrittivamente, ma può operare quando l'esecuzione comporterebbe una violazione grave e concreta del diritto di difesa.

Massime di principio

  • Nell'assistenza transfrontaliera per il recupero di tributi o sanzioni, la validità del credito e della sua notifica appartengono normalmente alla competenza dello Stato che ha originato il credito; lo Stato adito non può riesaminare liberamente il merito.
  • La fiducia reciproca tra Stati membri non è assoluta: se il debitore non ha ricevuto una notifica effettiva della decisione e non ha potuto conoscere contenuto e motivazione per esercitare il ricorso, l'autorità dello Stato adito può rifiutare il recupero.
  • La trasmissione del solo titolo uniforme o di una semplice richiesta di pagamento non equivale, di regola, alla notifica della decisione sanzionatoria originaria.
  • Prima di chiedere il recupero, l'autorità richiedente deve assicurarsi che il debitore sia stato informato in modo comprensibile e completo e disponga di una possibilità effettiva di contestazione.
  • Il rifiuto dell'assistenza costituisce una misura eccezionale: occorre dimostrare concretamente la mancata conoscenza del credito e l'incidenza effettiva di tale mancata notifica sul diritto di difesa, non una mera irregolarità formale.
  • Se la notifica è valida e il debitore ha avuto un ricorso effettivo nello Stato richiedente, le contestazioni di merito devono essere proposte in quello Stato e non possono essere trasferite allo Stato incaricato del recupero.

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