Sentenza del 26/04/2018 n. 281 - Corte di Giustizia UE
La Corte si pronuncia in merito alla legittimità di un'imposta regionale sui grandi stabilimenti commerciali in funzione del loro impatto negativo sull'ambiente. Rinvio pregiudiziale - Imposta regionale sui grandi stabilimenti commerciali - Libertà di stabilimento - Protezione dell'ambiente e pianificazione territoriale - Aiuto di Stato - Misura selettiva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente contestava la legittimità dell'imposta regionale sui grandi stabilimenti commerciali (IGEC), istituita nelle Asturie e applicabile, in via generale, agli stabilimenti con superficie di esposizione e vendita pari o superiore a 4.000 m². Sosteneva che l'imposta violasse la libertà di stabilimento prevista dagli articoli 49 e 54 TFUE e che le esenzioni per gli stabilimenti più piccoli e per determinati settori commerciali costituissero aiuti di Stato selettivi vietati dall'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
La decisione
La Corte di giustizia ha stabilito che gli articoli 49 e 54 TFUE non ostano all'imposta, poiché il criterio della superficie di vendita è formalmente neutro e non è stato dimostrato che svantaggi nella maggior parte dei casi le imprese con sede in altri Stati membri. Quanto agli aiuti di Stato, l'esenzione per gli stabilimenti inferiori a 4.000 m² non costituisce un vantaggio selettivo: tali stabilimenti non si trovano in una situazione comparabile rispetto ai grandi stabilimenti, considerando gli obiettivi ambientali e di pianificazione territoriale dell'imposta. Anche l'esenzione fino a 10.000 m² per i settori del giardinaggio, della vendita di veicoli, materiali per l'edilizia, macchinari e forniture industriali può essere giustificata, ma spetta al giudice nazionale verificare che tali attività producano un impatto negativo non altrettanto rilevante. La Corte ha quindi fornito una risposta favorevole alla legittimità dell'imposta, rimettendo al giudice nazionale la verifica concreta dell'ultima esenzione.
Norme richiamate
Articoli 49 e 54 TFUE
Gli articoli 49 e 54 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano a un'imposta gravante sui grandi stabilimenti commerciali
La libertà di stabilimento vieta discriminazioni dirette o indirette basate sulla sede della società. Tuttavia, un'imposta fondata su un criterio oggettivo, quale la superficie di vendita, è compatibile con il diritto dell'Unione se non dimostra di svantaggiare nella maggior parte dei casi le imprese di altri Stati membri.
Articolo 107, paragrafo 1, TFUE
Non costituisce un aiuto di Stato ... un'imposta ... che grava sui grandi stabilimenti di distribuzione a seconda, essenzialmente, della loro superficie di vendita
Un'esenzione fiscale costituisce aiuto di Stato solo se attribuisce un vantaggio selettivo a imprese che si trovano in una situazione fattuale e giuridica comparabile rispetto ad altre imprese. La differenziazione basata sull'impatto ambientale e territoriale può escludere la selettività quando è coerente con l'obiettivo e con la struttura del regime fiscale.
Legge del Principato delle Asturie 15/2002
Imposta sui grandi stabilimenti commerciali
La legge ha istituito l'IGEC per trasferire sui grandi stabilimenti gli effetti negativi prodotti sul territorio, sull'ambiente e sul commercio di prossimità, destinando le entrate a programmi ambientali, infrastrutturali e di pianificazione commerciale.
Massime di principio
- Un'imposta regionale applicata sulla base di criteri oggettivi, come la superficie dell'attività, non viola automaticamente la libertà di stabilimento: occorre dimostrare un effetto discriminatorio diretto o indiretto sulle imprese straniere.
- Le soglie dimensionali possono essere legittime quando sono ragionevolmente collegate all'obiettivo perseguito, ad esempio maggiore impatto ambientale, urbanistico o infrastrutturale dei grandi stabilimenti.
- Un'esenzione fiscale non è necessariamente un aiuto di Stato selettivo se i beneficiari non sono comparabili ai soggetti tassati alla luce della finalità del regime.
- Le esenzioni per settori specifici devono essere giustificate da differenze effettive nell'impatto ambientale o territoriale; la mera appartenenza a un settore non è sufficiente e la verifica concreta spetta al giudice nazionale.
- Nel valutare la selettività di un'imposta regionale, il regime di riferimento può essere quello dell'entità territoriale autonoma, quando essa dispone di sufficiente autonomia istituzionale e finanziaria.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 26 apr 2018Sentenza del 26/04/2018 n. 6 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 26 apr 2018Sentenza del 26/04/2018 n. 87 - Corte Costituzionale
- Sentenza · 26 apr 2018Sentenza del 26/04/2018 n. 88 - Corte Costituzionale
- Sentenza · 26 apr 2018Sentenza del 26/04/2018 n. 280 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 26 apr 2018Sentenza del 26/04/2018 n. 282 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 26 apr 2018Sentenza del 26/04/2018 n. 283 - Corte di Giustizia UE
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →