Sentenza del 26/04/2018 n. 280 - Corte di Giustizia UE
La Corte si pronuncia in merito alla legittimità di un'imposta regionale sui grandi stabilimenti commerciali in funzione della protezione ambientale. Rinvio pregiudiziale - Imposta regionale sui grandi stabilimenti commerciali - Libertà di stabilimento - Protezione dell'ambiente e pianificazione territoriale - Aiuto di Stato - Misura selettiva - Lettera della Commissione che comunica l'archiviazione di una denuncia - Aiuto esistente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente contestava la legittimità dell'imposta regionale sui grandi stabilimenti commerciali (IGEC), applicata in Catalogna agli esercizi con superficie di vendita pari o superiore a 2.500 m². Sosteneva che l'imposta violasse la libertà di stabilimento prevista dagli articoli 49 e 54 TFUE e producesse aiuti di Stato selettivi, tramite l'esenzione degli esercizi più piccoli, degli stabilimenti collettivi e di alcune attività specializzate, nonché tramite la riduzione del 60% della base imponibile per determinate categorie merceologiche. Chiedeva inoltre di stabilire se eventuali aiuti potessero essere considerati aiuti esistenti alla luce di una precedente lettera della Commissione europea.
La decisione
La Corte di giustizia ha stabilito che gli articoli 49 e 54 TFUE non ostano all'IGEC, poiché il criterio della superficie di vendita non determina una discriminazione diretta o indiretta sufficientemente dimostrata a danno delle imprese di altri Stati membri. L'esenzione degli stabilimenti con superficie inferiore a 2.500 m² non costituisce aiuto di Stato, essendo coerente con l'obiettivo ambientale e territoriale dell'imposta. Anche le esenzioni e la riduzione del 60% per alcune attività possono essere giustificate, ma spetta al giudice nazionale verificare che tali stabilimenti abbiano effettivamente un impatto ambientale e territoriale minore. L'esenzione dei grandi stabilimenti commerciali collettivi, invece, è potenzialmente un aiuto di Stato selettivo, poiché tali stabilimenti si trovano in una situazione comparabile rispetto all'obiettivo dell'imposta. Gli eventuali aiuti non possono essere qualificati come aiuti esistenti: la precedente lettera della Commissione non costituiva una decisione definitiva di autorizzazione e gli scambi informativi successivi avevano interrotto il termine di prescrizione decennale.
Norme richiamate
Articoli 49 e 54 TFUE
Libertà di stabilimento e divieto di discriminazioni fondate sul luogo della sede societaria.
Un'imposta basata su un criterio apparentemente obiettivo, come la superficie di vendita, è compatibile con la libertà di stabilimento se non dimostra di sfavorire in modo prevalente le imprese stabilite in altri Stati membri.
Articolo 107, paragrafo 1, TFUE
Sono incompatibili con il mercato interno gli aiuti concessi dagli Stati o mediante risorse statali che favoriscono talune imprese o produzioni, incidono sugli scambi e falsano la concorrenza.
Un vantaggio fiscale è selettivo quando deroga al regime fiscale di riferimento favorendo operatori in situazione fattuale e giuridica comparabile. La differenziazione può però essere giustificata dalla natura o dalla struttura del sistema, in particolare quando riflette differenze reali nell'impatto ambientale o territoriale.
Articolo 108, paragrafo 3, TFUE
Gli aiuti nuovi non possono essere messi in esecuzione prima della decisione definitiva della Commissione.
L'attuazione di un aiuto non notificato può comportare conseguenze nazionali, inclusi l'invalidità degli atti applicativi e il recupero degli importi, mentre gli aiuti esistenti possono essere attuati fino a una decisione di incompatibilità.
Articolo 1, lettere b) e d), del regolamento n. 659/1999 e del regolamento 2015/1589
Definizioni di "aiuti esistenti" e di "regime di aiuti".
Una lettera della Commissione vale come autorizzazione soltanto se esprime una posizione definitiva e chiara sulla misura. Una comunicazione limitata a un aspetto del regime, come la destinazione del gettito, non autorizza implicitamente gli altri elementi.
Articolo 15 del regolamento n. 659/1999, ripreso dall'articolo 17 del regolamento 2015/1589
I poteri della Commissione in materia di recupero degli aiuti illegali sono soggetti a un periodo limite di dieci anni.
Per un regime di aiuti il termine decorre dalla concessione effettiva dell'aiuto e viene interrotto dalle azioni della Commissione o dalle richieste di informazioni rivolte allo Stato membro.
Massime di principio
- Un'imposta ambientale o territoriale non è automaticamente discriminatoria o illegittima: la sua compatibilità dipende dalla coerenza tra il criterio impositivo e l'impatto che si intende compensare.
- Le soglie dimensionali possono essere legittime quando la dimensione dell'attività costituisce un indicatore ragionevole dell'impatto ambientale, infrastrutturale o territoriale.
- Per valutare un aiuto di Stato fiscale occorre individuare il regime normale, verificare la comparabilità degli operatori e accertare se l'esenzione o la riduzione sia giustificata dalla struttura del sistema, non soltanto da obiettivi politici esterni.
- Un'esenzione può essere selettiva anche se la norma non menziona imprese specifiche: è sufficiente che favorisca una categoria comparabile rispetto a quella soggetta all'imposta.
- Una comunicazione informale della Commissione non equivale necessariamente a un'autorizzazione di aiuto di Stato; serve una presa di posizione chiara, definitiva e riferita all'intero regime contestato.
- In presenza di possibili aiuti fiscali illegali, il decorso del termine decennale deve essere verificato considerando le date di concessione effettiva e ogni successiva iniziativa della Commissione.
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