Sentenza del 26/04/2018 n. 88 - Corte Costituzionale
Contenzioso - Ricorso ed introduzione - Equa riparazione per violazione della ragionevole durata del processo - Improponibilita' della domanda in pendenza del procedimento presupposto - Esclusione Illegittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La questione riguardava l'art. 4 della legge n. 89 del 2001, nella parte in cui, secondo il diritto vivente, consentiva di proporre la domanda di equa riparazione soltanto entro sei mesi dalla definitività della decisione conclusiva del processo presupposto. Tale interpretazione rendeva improponibile la domanda presentata mentre il processo era ancora pendente, anche quando la durata aveva già superato il termine ragionevole. La Corte di cassazione ha ritenuto che questo differimento privasse di effettività il rimedio indennitario, lasciando senza tutela il soggetto per un periodo potenzialmente molto lungo e, in alcuni casi, impedendogli definitivamente di ottenere l'indennizzo.
La decisione
La Corte costituzionale ha riunito i giudizi e ha dichiarato fondata la questione, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge n. 89 del 2001, come modificato nel 2012, nella parte in cui non prevede la possibilità di proporre la domanda di equa riparazione in pendenza del procedimento presupposto, una volta maturato il ritardo irragionevole. Sono state respinte le principali eccezioni di inammissibilità dello Stato; la censura riferita all'art. 24 Cost. è stata invece ritenuta non adeguatamente motivata. La decisione è stata pronunciata il 21 marzo 2018 e depositata il 26 aprile 2018.
Norme richiamate
Art. 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89 (legge Pinto)
La domanda di riparazione può essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva.
La norma è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui subordinava la proponibilità della domanda alla previa conclusione definitiva del processo presupposto. La domanda deve poter essere proposta anche durante la pendenza del processo, quando sia già maturata una durata irragionevole.
Art. 3, comma 6, della legge n. 89 del 2001
La Corte ha chiarito che questa disposizione, relativa alla riproposizione della domanda, non era direttamente applicabile nei giudizi principali, nei quali le domande erano state dichiarate improponibili per la pendenza del processo presupposto.
Art. 1, commi 777, 781 e 782, della legge 28 dicembre 2015, n. 208
Le modifiche hanno introdotto rimedi preventivi e istanze acceleratorie, ma tali strumenti non sono stati ritenuti sufficienti a colmare il deficit di tutela, perché non operano in tutte le situazioni e non garantiscono necessariamente l'accelerazione del processo.
Art. 3 della Costituzione
Il divieto di attendere necessariamente la fine del processo è stato ritenuto irragionevole, poiché determina una disparità e una compressione non giustificata della tutela per chi subisce un ritardo già manifestamente eccessivo.
Art. 111, secondo comma, della Costituzione
Il principio della ragionevole durata del processo richiede un rimedio effettivo anche quando il processo non sia ancora concluso; rinviare ogni tutela alla sua definizione può vanificare la funzione del rimedio.
Art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 6, paragrafo 1, e 13 CEDU
La disciplina interna deve assicurare il diritto alla ragionevole durata del processo e un ricorso effettivo. Secondo la Corte costituzionale e la Corte EDU, i rimedi preventivi possono essere utili, ma non sostituiscono necessariamente il rimedio indennitario per le violazioni già maturate.
Massime di principio
- Quando la durata di un processo supera la soglia di ragionevolezza, la tutela per l'eccessiva durata non può essere esclusa soltanto perché il processo presupposto è ancora pendente.
- La definitività della decisione conclusiva non può essere considerata, in ogni caso, un presupposto assoluto per proporre la domanda di equa riparazione; il processo può essere ancora in corso al momento della domanda.
- I rimedi preventivi o le istanze acceleratorie non eliminano automaticamente il diritto all'indennizzo per un ritardo già maturato, soprattutto se non garantiscono concretamente una decisione più rapida.
- In situazioni analoghe occorre verificare la disciplina vigente, la data e la durata del processo, l'eventuale superamento del termine ragionevole e il rispetto dei termini di decadenza previsti per la domanda Pinto.
- La pronuncia riguarda la possibilità di proporre la domanda durante il processo; non implica automaticamente l'accoglimento dell'indennizzo, che richiede comunque la prova degli altri presupposti previsti dalla legge Pinto.
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