Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 28728/2024 del 07/11/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

Un dipendente di un comune, assunto con contratto a tempo determinato, aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento di euro 7.544,04 a titolo di compenso incentivante ex art. 92 del d.lgs. n. 163/2006, per attività svolte in relazione a interventi di manutenzione. Il comune aveva proposto opposizione al decreto, respinta in primo grado, e poi appello, anch'esso respinto. In cassazione il comune ha denunciato, con due motivi, l'errata interpretazione dell'art. 92 d.lgs. n. 163/2006, sostenendo che l'incentivo presuppone attività di progettazione e non è dovuto per meri lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria privi di progettazione; ha inoltre dedotto l'omesso esame del contenuto del contratto di lavoro, da cui emergerebbe che il dipendente non era addetto all'ufficio tecnico ma al servizio "Decoro Urbano", e che le attività svolte erano soltanto manutentive, senza alcuna progettazione. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili le censure nella parte diretta a contestare il giudizio di fatto sulla non contestazione e sulla qualifica del dipendente, ma ha accolto la doglianza di diritto: ha affermato che il compenso incentivante previsto dall'art. 92 richiede, ratione temporis, lo svolgimento di attività di progettazione connesse a opere o lavori, non essendo sufficiente il solo ruolo di RUP, che può riferirsi anche ad interventi non richiedenti progettazione. Poiché la Corte d'appello non aveva verificato se gli interventi seguiti dal dipendente fossero effettivamente opere o lavori per i quali fosse necessaria una previa progettazione, la sentenza è stata cassata con rinvio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del comune limitatamente al motivo di diritto sull'art. 92 d.lgs. n. 163/2006, ha ritenuto assorbito il secondo motivo, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Bologna e ha rinviato la causa alla medesima Corte in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito favorevole al dipendente non è quindi definitiva, dovendo il giudice di rinvio verificare se le attività svolte rientrassero tra quelle incentivabili perché connesse a progettazione.

Norme richiamate

  • art. 92 d.lgs. n. 163/2006

    Il compenso incentivante per il personale interno della stazione appaltante presuppone, nella formulazione ratione temporis applicabile, lo svolgimento di attività di progettazione relative a un'opera o a un lavoro; il solo svolgimento del ruolo di RUP non basta, se l'intervento non richiede progettazione.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È il vizio dedotto per l'errore di diritto nell'interpretazione e applicazione dell'art. 92 d.lgs. n. 163/2006.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    È il vizio dedotto per omesso esame di un fatto decisivo, relativo al contenuto del contratto di lavoro e alla natura delle attività svolte.

  • art. 115 c.p.c.

    La non contestazione produce effetto di relevatio ad onere probandi, ma il relativo apprezzamento è riservato al giudice di merito.

  • art. 366 c.p.c.

    Le censure fondate sul regolamento comunale sono state ritenute inammissibili per difetto di specificità, non essendo stato il testo rilevante adeguatamente riprodotto.

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Il compenso incentivante per il personale tecnico interno della pubblica amministrazione, previsto dalla disciplina dei lavori pubblici, spetta solo se l'attività svolta riguarda opere o lavori che richiedono una previa progettazione; il mero conferimento o svolgimento dell'incarico di responsabile del procedimento non è sufficiente di per sé a fondare il diritto all'emolumento.
  • Per stabilire se l'incentivo sia dovuto, il giudice deve verificare in concreto la natura degli interventi seguiti e accertare se essi comportassero attività di progettazione; una motivazione che si arresti al solo ruolo formale di RUP non è sufficiente.
  • Le contestazioni in cassazione contro l'apprezzamento della non contestazione dei fatti o contro l'accertamento di fatto del giudice di merito sono censurabili solo nei limiti del vizio motivazionale nei ristretti termini consentiti, non potendo trasformarsi in una nuova valutazione del merito.
  • La deduzione di norme regolamentari o di atti interni dell'amministrazione richiede specifica allegazione e riproduzione delle parti rilevanti; in difetto, la censura è inammissibile per violazione del requisito di specificità del ricorso per cassazione.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.