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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17372/2026 del 13/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione di merito che aveva affermato la responsabilità della ricorrente per ricettazione. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugnava la decisione di appello che ne aveva confermato la responsabilità per ricettazione. Con l’unico motivo denunciava violazione di legge, sostenendo che la sua condotta fosse riconducibile al concorso nel reato presupposto di falso/contraffazione dell’assegno, reato ormai depenalizzato, e quindi che non potesse residuare la ricettazione. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo privo di specificità perché fondato su censure di fatto già dedotte in appello e già esaminate e disattese. Ha inoltre precisato che il reato presupposto non era la contraffazione dell’assegno, bensì il furto del titolo compiuto da ignoti, seguito dalla successiva circolazione del bene e dall’incasso da parte della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 485 c.p.

    Richiamato come reato che la ricorrente assumeva essere il reato presupposto, ma indicato come fattispecie oggi depenalizzata; la Corte esclude comunque che esso costituisca il vero presupposto della ricettazione nel caso concreto.

  • art. 648 c.p.

    Norma incriminatrice della ricettazione, ritenuta correttamente applicata dai giudici di merito in relazione alla ricezione e al successivo utilizzo di un assegno di provenienza illecita.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo è privo di specificità e si limita a riproporre censure di fatto già formulate in appello e già disattese dal giudice di merito.
  • Ai fini della ricettazione, il reato presupposto va individuato nella concreta provenienza illecita del bene e non in un eventuale diverso fatto antecedente logicamente incompatibile con la ricezione del bene da parte dell’imputato.
  • Nel caso di assegni o titoli che conservino i segni esteriori di un legittimo possesso, l’impossessamento da parte di chi li trova senza restituirli integra furto; la successiva circolazione del bene presso terzi può integrare ricettazione per i successivi possessori.
  • La deduzione secondo cui la ricettazione sarebbe esclusa dal concorso nel reato presupposto non è fondata quando dagli atti risulta che l’imputato non ha partecipato alla sottrazione del bene, ma lo ha ricevuto successivamente da soggetti diversi.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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