Sentenza n. 1683/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter) n. 12855/2024, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro la revoca del diritto d'uso della frequenza CH 22 UHF e gli atti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante, ricorrente in primo grado, contestava la sentenza del TAR Lazio che aveva ritenuto legittima la revoca, disposta dal Ministero il 28 febbraio 2020, del diritto d'uso della frequenza CH 22 UHF per le Province di Trieste, Gorizia e Udine. La revoca era stata adottata a causa della mancata presentazione di progetti conformi per la riattivazione degli impianti sul canale sostitutivo CH 31 UHF, nell'ambito della procedura di eliminazione delle interferenze con Paesi esteri. Con il primo motivo l'appellante deduceva violazione del decreto ministeriale 17 aprile 2015, dell'art. 6, commi 8, 9, 9-bis e 9-ter, d.l. 145/2013, delle delibere AGCOM n. 480/2014/CONS e n. 402/2015/CONS, nonché eccesso di potere e omesso esame dei motivi di ricorso. Sosteneva che non fosse necessario presentare un ulteriore progetto per l'impianto di Monte Porzus, già autorizzato, e che la sostituzione del CH 22 con il CH 31 dovesse avvenire sulle medesime postazioni e caratteristiche tecniche. Con il secondo motivo deduceva violazione della medesima disciplina, eccesso di potere e omesso esame, contestando l'attendibilità e la correttezza tecnica degli accertamenti dell'Ispettorato territoriale, la genericità della motivazione ministeriale e la mancata verifica dell'effettività delle interferenze estere. Contestava inoltre l'applicabilità della delibera AGCOM n. 402/2015/CONS e sosteneva che dovesse applicarsi la delibera n. 39/2019/CONS, relativa al nuovo piano nazionale di assegnazione delle frequenze digitali terrestri.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l'appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto al primo motivo, ha rilevato che i provvedimenti di assegnazione dei diritti d'uso imponevano al titolare di presentare e ottenere l'approvazione di un progetto complessivo della rete degli impianti operanti sulle frequenze assegnate, nel rispetto dei vincoli radioelettrici stabiliti dall'AGCOM. Tale obbligo si applica anche alla modifica del canale utilizzato, perché anche in tale ipotesi occorre verificare il rispetto dei vincoli interferenziali. I progetti presentati dall'emittente erano stati reiteratamente ritenuti inidonei; la mancata presentazione di progetti compatibili costituiva quindi violazione delle prescrizioni del titolo abilitativo e legittimava la revoca del diritto d'uso sul CH 22 UHF. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha qualificato le verifiche amministrative come accertamenti vincolati sulla conformità dei progetti ai vincoli tecnici della disciplina di settore, escludendo la necessità di uno specifico contraddittorio partecipativo. La contestazione dell'attendibilità degli accertamenti è stata ritenuta generica, non riferita a uno specifico progetto e priva di elementi tecnici concreti. È stato inoltre ritenuto corretto il riferimento alla delibera AGCOM n. 402/2015/CONS, applicabile alla procedura di eliminazione delle interferenze con Paesi esteri e alla connessa modifica delle frequenze già assegnate. La delibera n. 39/2019/CONS assolve invece alla diversa funzione di pianificazione nazionale delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre e non disciplina la procedura oggetto di causa. L'appellante è stata condannata al pagamento delle spese del grado, liquidate in complessivi 4.000 euro, da ripartire in parti eguali tra Ministero e AGCOM; nessuna pronuncia sulle spese per le parti intimate non costituite.
Norme richiamate
art. 6, commi 8, 9, 9-bis e 9-ter, d.l. 145/2013, convertito dalla l. 9/2014
Costituisce la base normativa della procedura di liberalizzazione e sostituzione delle frequenze interferenti con Paesi esteri e delle misure connesse alla transizione tecnologica.
art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 177/2005
L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre...
Attribuisce all'AGCOM la funzione di pianificazione nazionale delle frequenze, cui è riconducibile la delibera n. 39/2019/CONS, distinta dalla disciplina della rottamazione delle frequenze interferenti.
d.m. 17 aprile 2015
misure economiche di natura compensativa finalizzate al volontario rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze
Disciplina la procedura di liberalizzazione delle frequenze interferenti e consente ai titolari dei diritti d'uso di manifestare interesse per frequenze sostitutive.
delibera AGCOM n. 480/14/CONS
Modifica il piano nazionale di assegnazione delle frequenze e individua i vincoli radioelettrici rilevanti per la procedura di sostituzione delle frequenze.
delibera AGCOM n. 402/15/CONS
Modifica del Piano Nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale DVB-T in attuazione dell’art. 6, comma 8, della legge 21 febbraio 2014, n. 9 e successive modificazioni
È la disciplina di riferimento per la rottamazione delle frequenze e per l'eliminazione delle interferenze con Paesi esteri, nonché per la verifica dei progetti sostitutivi.
delibera AGCOM n. 39/19/CONS
Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre (PNAF)
Ha funzione di pianificazione nazionale delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre e non si applica alla procedura di eliminazione delle interferenze estere oggetto della controversia.
Il Collegio richiama il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per affermare di avere esaminato tutti gli aspetti rilevanti della controversia.
Massime di principio
- Quando il titolo di assegnazione di una frequenza impone la presentazione e l'approvazione di un progetto complessivo della rete degli impianti per verificare il rispetto dei vincoli radioelettrici e prevenire interferenze, tale obbligo si applica anche alla sostituzione del canale utilizzato, ancorché l'impianto interessato fosse già autorizzato sulla frequenza precedente.
- La mancata presentazione di progetti conformi ai vincoli radioelettrici prescritti dal titolo abilitativo integra violazione degli obblighi connessi al diritto d'uso e può legittimare la revoca del diritto d'uso della frequenza.
- Le verifiche amministrative sulla conformità tecnica dei progetti di impianti di radiodiffusione ai vincoli radioelettrici costituiscono accertamenti vincolati; per contestarne validamente l'attendibilità il ricorrente deve formulare censure specifiche e fornire elementi tecnici concreti, riferiti ai singoli progetti o accertamenti contestati.
- La disciplina relativa alla pianificazione nazionale delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre non è applicabile, per ciò solo, alla distinta procedura di eliminazione delle interferenze con Paesi esteri e sostituzione di frequenze già assegnate, che resta regolata dalla disciplina specificamente adottata per tale procedura.
- Quando l'amministrazione si limita a verificare, secondo parametri tecnici predeterminati, la conformità dei progetti presentati dal titolare di una frequenza, la natura vincolata dell'accertamento esclude la necessità di un autonomo contraddittorio partecipativo sulla valutazione tecnica.
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