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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15400/2026 del 28/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La Procura ha impugnato la decisione del Tribunale che aveva dichiarato non doversi procedere per furto di energia elettrica ritenendo che, per l'esistenza della circostanza aggravante della destinazione a pubblico servizio (art. 625 n.7 c.p.), non rilevasse il solo fatto che la manomissione del contatore fosse avvenuta all'interno della proprietà privata. Il ricorrente deduce violazione di legge sostenendo che l'oggetto dell'impossessamento è l'energia elettrica, che è comunque destinata a un pubblico servizio, e dunque l'aggravante si configura anche quando la sottrazione avvenga a valle del contatore, rendendo il reato perseguibile d'ufficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha affermato che la 'cosa' oggettivamente sottratta è l'energia elettrica, destinata al pubblico servizio, e che la collocazione dell'intervento (all'interno della proprietà privata) non esclude la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 625 n.7 c.p. Deve solo escludersi, quando del caso, la circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede se la manomissione è interna alla proprietà privata. Per l'errore di diritto commesso dal Tribunale, la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio al Tribunale di Torre Annunziata in diversa persona fisica.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 624

    Definisce il furto. La Corte riconosce che il fatto contestato rientra nella fattispecie delittuosa del furto di energia elettrica.

  • Codice penale, art. 625 n.7

    art. 625, comma 1, n. 7 c.p.

    L'aggravante per furto su cose destinate a pubblico servizio si applica all'energia elettrica sottratta, indipendentemente dal fatto che la manomissione del contatore o l'allaccio abusivo si trovi all'interno della proprietà privata; la destinazione finale della cosa al servizio pubblico è il punto decisivo.

  • Codice penale, art. 625 n.2

    art. 625, comma 1, n. 2 c.p.

    Aggravante richiamata nell'imputazione (esposizione alla pubblica fede); la Corte distingue che questa circostanza può essere esclusa quando la manomissione avvenga all'interno della proprietà privata.

  • Codice penale, art. 81, secondo comma

    art. 81, secondo comma c.p.

    Riferito al concorso di norme penali; contesto imputazione complessiva del reato con aggravanti.

  • Codice penale, art. 66

    Regola il cumulo e il concorso tra circostanze aggravanti; la Corte richiama la possibilità di concorso di aggravanti quando ricorrono più elementi (es. destinazione a pubblico servizio e esposizione alla pubblica fede).

  • Codice di procedura penale, art. 593 comma 2

    Norma sulla impugnabilità: la sentenza del giudice di merito che dichiara non doversi procedere è inappellabile dal pubblico ministero nella fattispecie, ma ricorribile per cassazione; la Corte ha proceduto all'annullamento.

  • Codice di procedura penale, art. 623 lett. d)

    art. 623, lett. d) c.p.p.

    Disposizione che consente alla Corte di cassazione di disporre il rinvio per nuovo giudizio in diversa persona fisica; la Corte ha esercitato tale potere.

  • Legge 12 giugno 1990 n. 146, art. 1

    L. 12/06/1990 n.146, art.1

    Citate a supporto della natura pubblicistica dei servizi come l'energia elettrica; contribuiscono a qualificare l'ente erogatore e la fornitura come servizio di pubblico interesse.

  • L. 30 luglio 1994 n. 474, art. 2

    L. 30/07/1994 n.474, art.2

    Riferimento normativo sulle imprese erogatrici di servizi pubblici e alla nozione di servizi di interesse generale, utile per qualificare la destinazione dell'energia a servizio pubblico.

  • L. 14 novembre 1995 n. 481

    Norma istitutiva dell'autorità di regolazione per l'energia e il gas; citata per confermare il quadro regolatorio che qualifica l'erogazione dell'energia come attività di pubblico interesse.

  • Decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, art. 13 comma 13, conv. con L. 21 febbraio 2014 n.9

    D.L. 23/12/2013 n.145, art.13, comma 13, conv. L. 21/02/2014 n.9

    Rinvio alla normativa che ha esteso e chiarito le competenze dell'autorità regolatoria; citata per completare il quadro che qualifica l'energia come servizio di pubblica utilità.

Massime di principio

  • Nelle ipotesi di furto di energia elettrica l'oggetto dell'impossessamento è l'energia stessa: la sua destinazione a servizio pubblico rende applicabile l'aggravante di cui all'art. 625 n.7 c.p. anche se la manomissione o l'allaccio abusivo avviene in proprietà privata.
  • La collocazione fisica della manomissione (contatore interno o pertinenze private) non esclude di per sé l'aggravante della destinazione a pubblico servizio; tuttavia può escludere l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede se non vi è effettiva esposizione della cosa alla pubblica fede.
  • Dal punto di vista processuale, quando sussiste l'aggravante di cui all'art. 625 n.7 il reato è perseguibile d'ufficio: non è richiesta la querela della persona offesa per la continuazione dell'azione penale.
  • In presenza di manomissioni del contatore occorre valutare distintamente (i) se l'azione ha comportato sottrazione dell'energia destinata al servizio pubblico (aggravante), e (ii) se sussiste esposizione alla pubblica fede (aggravante distinta).
  • Per l'accusa e per il giudice è necessario concentrarsi sull'oggetto materiale dell'impossessamento (energia) più che sull'oggetto tecnico-manipolato (contatore) al fine di stabilire la correttezza qualificatoria del fatto.

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