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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4277/2022 del 07/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza che, confermando la condanna in rito abbreviato, lo ha ritenuto responsabile dei reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale in relazione al fallimento della MG Contini s.r.l. Contesta: (1) insufficienza e illogicità della motivazione sulla responsabilità per bancarotta distrattiva, rilevando che la semplice esistenza di poste di bilancio non trovate e la mancata indicazione delle ammissioni al passivo non bastano a provare il dolo; (2) errata valutazione dell'elemento soggettivo per la bancarotta documentale, sostenendo che i giudici hanno confuso dolo specifico e dolo generico e che, in subordine, il fatto andrebbe riqualificato ai sensi dell'art. 220 l. fall. (illecito meno grave di omissione degli obblighi contabili).

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha confermato che i giudici di merito hanno correttamente valorizzato le circostanze fattuali: mancato reperimento di beni e scritture contabili, assenza di giustificazioni da parte dell'amministratore unico, esistenza di un'altra società collegata operativa nella stessa sede e l'ultimo bilancio (2011) con consistenti rimanenze e rilevante passivo. La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata che giustifica un'inversione dell'onere probatorio a carico dell'amministratore e ha ricordato che il dolo generico è sufficiente per la bancarotta per distrazione. Quanto alla bancarotta documentale, la Corte ha ritenuto provato il dolo specifico in ragione dell'insieme degli indici di fraudolenza (distruzione/occultamento delle scritture, comportamento elusivo dell'imputato, assenza di consegna ai curatori) e ha escluso la riqualificazione ex art. 220 l. fall. perché la condotta è risultata funzionale all'occultamento di atti depauperativi e al pregiudizio dei creditori. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e la condanna di merito (reclusione anni 2 e mesi 4 per bancarotta fraudolenta; pene accessorie per 4 anni ex art. 216 l. fall.; imputazione confermata) è stata mantenuta; inoltre il ricorrente è stato condannato alle spese.

Norme richiamate

  • art. 216, comma 1 e ultimo comma, legge fallimentare

    Regola le ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale; la Corte ha ritenuto che, in presenza di mancato reperimento di beni e scritture e di indizi di distrazione/occultamento, possa concorrere un'inversione dell'onere probatorio a carico dell'amministratore e che il dolo generico integri l'elemento soggettivo per la bancarotta distrattiva; il dolo specifico per la bancarotta documentale può essere desunto dagli indici di fraudolenza.

  • art. 220, legge fallimentare

    Prevede una fattispecie meno grave (omessa tenuta o deposito dei bilanci e delle scritture). La Corte ha escluso la riqualificazione in art. 220 perché la condotta giudicata dai meriti era funzionale all'occultamento di atti depauperativi e al pregiudizio dei creditori, quindi integra il più grave art. 216.

  • art. 87, legge fallimentare

    Impegna il fallito a fornire verità sulla destinazione dei beni aziendali: la Corte lo ha richiamato per giustificare l'apparente inversione dell'onere della prova quando beni aziendali non sono rinvenuti.

  • art. 16, legge fallimentare

    Impone obblighi di tenuta/deposito dei bilanci e delle scritture contabili; la violazione può integrare fattispecie diverse (art. 220 o art. 216 a seconda della sussistenza di dolo idoneo a recare pregiudizio).

  • art. 609, comma 2, cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di Cassazione di procedere a riqualificazione giuridica quando non sono necessari accertamenti di fatto nuovi; la difesa aveva invocato questa disposizione per chiedere la riqualificazione in art. 220.

  • artt. 3 e 27 Cost.

    Richiamati dalla difesa per questioni di compatibilità con il principio di colpevolezza; la Corte ha rigettato la censura ritenendo compatibile l'orientamento giurisprudenziale che non pone come elemento necessario il nesso causale tra singoli atti distrattivi e la successiva dichiarazione di fallimento.

Massime di principio

  • Se, dopo il fallimento, non sono reperiti beni aziendali o scritture e l'amministratore non fornisce spiegazioni plausibili, i giudici possono desumere indizi di distrazione o occultamento e giustificare un'inversione dell'onere della prova a carico dell'amministratore.
  • Per la bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione è sufficiente il dolo generico: la consapevole destinazione patrimoniale diversa da quella di garanzia per i creditori, senza necessità di provare che l'agente fosse consapevole dello stato di insolvenza o che i singoli atti abbiano causalmente determinato il fallimento.
  • La bancarotta fraudolenta documentale (sottrazione, distruzione o omissione delle scritture) richiede il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, ma tale dolo può essere desunto dagli elementi circostanziali complessivi (es. distrazione di beni, assenza di libri e comportamenti elusivi dell'amministratore).
  • La mera mancanza di informazioni sulle ammissioni al passivo o l'assenza di rilevazioni contabili non impedisce di ritenere integrati i reati di bancarotta se esistono altri indici concreti di fraudolenza.
  • La riqualificazione del reato verso la fattispecie meno grave (art. 220 l. fall.) non è possibile quando la condotta appare funzionale all'occultamento di atti depauperativi e al pregiudizio dei creditori; va sempre valutato il contesto fattuale e gli indici di fraudolenza.
  • La giurisprudenza consolidata consente al giudice di legittimità di valutare la coerenza logica e la sussistenza di indici di fraudolenza nella motivazione dei giudici di merito senza riesaminare fatti che esulano dal sindacato di legittimità.

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