Cassazione Penale, Sentenza n. 38043/2023 del 18/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Genova che aveva respinto l'istanza di rescissione della sentenza del Tribunale di Genova con cui l'imputata era stata condannata per il reato di truffa continuata. Il difensore della ricorrente denunciava violazione di legge e difetto di motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p., deducendo una nullità procedurale per la mancata comunicazione, ai sensi dell'art. 28 disp. att. c.p.p., del nominativo del difensore d'ufficio nominato in udienza durante la sua assenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha richiamato principi consolidati secondo cui la mancata comunicazione all'imputato del nominativo del difensore d'ufficio non determina nullità dell'atto salvo diversa previsione, e che l'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 28 disp. att. c.p.p. non si applica quando la nomina avvenga in udienza. Il richiamo della ricorrente a un precedente specifico è stato ritenuto inconferente. Per l'inammissibilità è stata imposta alla ricorrente la condanna alle spese processuali e il pagamento di Euro 3.000 a favore della Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.). Decisione resa a Roma il 13/09/2023.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen. (lett. b) ed e))
Richiamata come parametro per censurare la sentenza per violazione di legge e difetto di motivazione; la Corte ha ritenuto la censura infondata perché la dedotta nullità procedurale non integra vizio di violazione di legge né mancata motivazione idonei a sostenere il ricorso per cassazione.
art. 28 disposizioni attuative c.p.p.
L'obbligo di comunicazione del nominativo del difensore d'ufficio è previsto, ma la Corte ha interpretato che tale obbligo non si applica quando la nomina avviene in udienza; inoltre la mancata comunicazione non comporta automaticamente la nullità dell'atto salvo espressa previsione normativa.
Norma invocata per la condanna alle spese ed alla somma a favore della Cassa delle Ammende; la Corte ha ritenuto insussistenti ragioni per esonero e ha applicato la sanzione prevista.
Massime di principio
- La mancata comunicazione all'imputato del nominativo del difensore d'ufficio non determina automaticamente la nullità degli atti processuali, salvo che la legge non preveda espressamente la nullità per quella specifica omissione.
- L'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 28 disp. att. c.p.p. non si applica quando la nomina del difensore avviene in udienza: in tali casi la nomina è considerata immediatamente efficace senza ulteriore formalità di comunicazione.
- Per impugnare con successo per cassazione presunte nullità o violazioni procedurali occorre dimostrare il concreto pregiudizio o la rilevanza della omissione ai fini della validità dell'atto: censure meramente formali e prive di incidenza sulla validità del processo sono inammissibili.
- I precedenti di legittimità che stabiliscono principi sul tema (es. Sez. 2 n. 48055/2018; Sez. 5 n. 37920/2017) sono frequentemente richiamati per negare l'effetto sanante della mancata comunicazione quando la nomina è avvenuta in udienza.
- Quando si contesta una nomina di difensore d'ufficio, è utile verificare se la nomina sia avvenuta formalmente in udienza o successivamente per iscritto: la tutela dell'imputato può differire a seconda della modalità di nomina.
- In procedimenti penali, per evitare sanzioni economiche (es. somme a favore della Cassa delle Ammende), il ricorrente deve presentare motivazioni concrete e fondate; ricorsi manifestamente infondati possono comportare condanne per spese e sanzioni accessorie.
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