Cassazione Penale, Ordinanza n. 02044/2026 del 19/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, su concorde richiesta delle parti ex art. 599-bis c.p.p., aveva applicato la pena di anni 1, mesi 2, giorni 20 di reclusione ed euro 933,00 di multa per i reati ascritti nel capo di imputazione. Con l'unico motivo ha dedotto erronea applicazione dell'art. 129 c.p.p. e vizio di motivazione per la mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento, sostenendo quindi che il giudice avrebbe dovuto rilevare una causa assolutoria o comunque definire diversamente il procedimento nonostante l'accordo sulla pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che, contro la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., sono deducibili solo censure relative alla formazione della volontà delle parti nel concordato, al consenso del pubblico ministero e alla difformità tra quanto concordato e quanto deciso dal giudice. Poiché il ricorrente non ha articolato alcuno di questi motivi, limitandosi a sollecitare una diversa valutazione ex art. 129 c.p.p., il ricorso è stato ritenuto proposto per motivi non consentiti dalla legge. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
La disposizione sul proscioglimento immediato non può essere invocata, nel caso di sentenza ex art. 599-bis c.p.p., per introdurre in cassazione censure estranee ai limiti specifici di impugnabilità del concordato in appello.
La sentenza resa a seguito di concordato in appello è impugnabile per cassazione soltanto per questioni attinenti alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero e alla corrispondenza tra accordo e decisione del giudice, salvo l'ipotesi di illegalità della pena concordata.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, se vi sono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
Norma richiamata nel testo per qualificare la sentenza di appello come definita su concorde richiesta delle parti.
Norma richiamata dal ricorrente a fondamento della richiesta di proscioglimento immediato.
Norma applicata per le conseguenze economiche dell'inammissibilità.
Massime di principio
- La sentenza emessa in appello su concorde richiesta delle parti ha natura di negozio processuale e non può essere unilateralmente rimessa in discussione con ricorso per cassazione, salvo censure specifiche sulla validità del consenso o sulla legalità della pena.
- Nel giudizio di cassazione contro il concordato in appello sono ammissibili soltanto doglianze che investano la formazione della volontà negoziale delle parti, il consenso del pubblico ministero o la difformità tra accordo e pronuncia del giudice.
- Non è consentito utilizzare il ricorso per cassazione contro il patteggiamento in appello per ottenere una rivalutazione ex art. 129 c.p.p. se il motivo non rientra nei limiti tipici di impugnazione previsti dalla legge.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, quando la causa di inammissibilità sia ascrivibile a colpa della parte, anche al pagamento della somma in favore della cassa delle ammende.
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