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Sentenza

Sentenza del 15/06/2016 n. 12307 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, deducendo l'insufficiente motivazione su un fatto decisivo e controverso ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. In particolare, la CTR non avrebbe adeguatamente considerato gli atti di compravendita relativi a immobili con caratteristiche analoghe, utilizzati dall'Ufficio per determinare il valore venale della rete stradale del comprensorio. L'avviso indicava come parametro una precedente compravendita di una rete autostradale, con valori di circa 15-20 euro al metro quadrato, a fronte del valore dichiarato dalla società pari a 0,05 euro al metro quadrato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo fondato il motivo. Ha affermato che, ai fini dell'imposta di registro, l'Ufficio può rettificare il valore dichiarato considerando trasferimenti relativi agli stessi immobili o ad altri con caratteristiche analoghe, nonché ogni altro elemento utile. È sufficiente che l'avviso esponga i criteri astratti e gli elementi essenziali utilizzati per la stima, consentendo al contribuente di difendersi; non è necessariamente richiesta la dettagliata indicazione di ogni elemento fattuale impiegato. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame del merito e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 51, comma 2

    "valore venale in comune commercio"

    Nella determinazione della base imponibile dell'imposta di registro per la compravendita immobiliare, il valore venale deve essere stimato considerando i trasferimenti relativi agli stessi immobili o a immobili con caratteristiche e condizioni analoghe, il reddito netto potenziale e ogni altro elemento di valutazione utile.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52

    Consente all'Amministrazione finanziaria di rettificare il valore dichiarato nell'atto quando lo ritenga inferiore al valore venale effettivo. L'avviso deve essere motivato in modo da delimitare la pretesa e consentire al contribuente di esercitare il diritto di difesa.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52, comma 2-bis

    Il contribuente non può contestare genericamente la mancata allegazione di documenti o informazioni quando il contenuto essenziale degli atti utilizzati dall'Ufficio sia stato riprodotto nell'avviso di accertamento.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Consente di ricorrere per cassazione denunciando l'insufficiente motivazione su un fatto decisivo e controverso, nei limiti applicabili al giudizio di legittimità.

  • Cass. civ., sez. tributaria, sentenza n. 25153 dell'8 novembre 2013

    La motivazione dell'avviso deve indicare i criteri astratti adottati per la determinazione del maggior valore, senza dover necessariamente esplicitare ogni singolo elemento di fatto utilizzato per applicarli, purché il contribuente sia posto in condizione di contestare la pretesa.

Massime di principio

  • In materia di imposta di registro, l'Amministrazione può rettificare il valore dichiarato di un immobile utilizzando comparazioni con beni analoghi, purché la comparabilità sia ragionevole e il criterio di stima sia indicato nell'avviso.
  • L'avviso di accertamento è sufficientemente motivato quando espone il metodo di valutazione e gli elementi essenziali posti a base della rettifica; non è sempre necessario allegare o descrivere analiticamente ogni documento utilizzato.
  • Una forte differenza tra il valore dichiarato e i valori risultanti da compravendite comparabili può giustificare la rettifica, soprattutto se il contribuente non fornisce documentazione concreta idonea a spiegare tale differenza.
  • Il contribuente che contesta la rettifica deve produrre elementi oggettivi, come perizie supportate da dati verificabili, caratteristiche tecniche, vincoli, redditività, costi di gestione o altre circostanze capaci di dimostrare che il valore dichiarato è congruo.
  • La cassazione della sentenza con rinvio non determina automaticamente la definitività della pretesa fiscale: il giudice di rinvio deve riesaminare il merito applicando i principi indicati dalla Corte di cassazione.

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