Cassazione Civile, Ordinanza n. 16124/2023 del 07/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità per intervenuta rinuncia del ricorso da parte del Ministero della Giustizia. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese e non è stato disposto il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
Il giudizio di legittimità aveva ad oggetto il ricorso per cassazione proposto dal Ministero della Giustizia avverso il decreto n. 741 del 17/2/2016 del Tribunale di Napoli. Prima della decisione, il Ministero ha depositato rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c.; la parte intimata non si è costituita in cassazione. La Corte ha quindi verificato la regolarità della rinuncia e l'assenza di ostacoli alla declaratoria di estinzione, rilevando inoltre che non vi era luogo a statuire sulle spese e che non sussistevano i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Consente la rinuncia al ricorso per cassazione, che nel caso concreto ha determinato l'estinzione del giudizio di legittimità.
Regola gli effetti processuali della rinuncia e legittima la declaratoria di estinzione del giudizio.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, ove ritualmente depositata e in assenza di opposizione o di ragioni ostative, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.
- Quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia del ricorrente, la Corte non provvede sulle spese se non vi sono ragioni per farlo e non emette statuizioni ulteriori sul merito.
- La declaratoria di estinzione per rinuncia presuppone solo la verifica dell'intervenuta rinuncia e della perdurante carenza di costituzione della parte intimata, senza esame dei motivi di ricorso.
Come è indicizzato
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