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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20375/2023 del 14/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di lavoro in cui il tribunale, e poi la corte d'appello, avevano disposto la compensazione delle spese processuali. La compensazione era stata giustificata dalla serialità di più cause promosse da lavoratori della stessa società, aventi il medesimo oggetto e trattate congiuntamente ma decise separatamente, nonostante la mancata formale riunione. Il ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello con quattro motivi: (1) violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., 91 e 92 c.p.c. e art. 151 disp. att. c.p.c., per avere ritenuto che la serialità delle cause, in assenza di riunione, integrasse una motivazione sufficiente per compensare le spese; (2) violazione dell'art. 4, comma 2, d.m. 55/2014, oltre agli artt. 12 e 14 preleggi e agli artt. 91 e 92 c.p.c. e 3, 24, 111 Cost., per aver applicato in sostanza la regola del compenso unico senza che vi fosse riunione dei giudizi e per avere valorizzato l'identità di posizione processuale con altri lavoratori; (3) censura sulla quantificazione delle spese di primo grado; (4) censura sulla compensazione delle spese del grado di appello. La società resistente ha contestato il ricorso, mentre la società intimata non si è costituita.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi, ritenendo che nei procedimenti distinti e non riuniti l'avvocato abbia diritto alla liquidazione separata degli onorari e che la mera serialità delle cause, anche se aventi identiche questioni di fatto e di diritto e anche se in un diverso giudizio vi sia stata condanna alle spese, non costituisca di per sé grave ed eccezionale ragione per derogare al principio di soccombenza e compensare le spese. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviato alla corte territoriale per un nuovo esame della regolazione delle spese, sia di merito sia del presente giudizio di legittimità. Sono rimasti assorbiti il terzo e il quarto motivo.

Norme richiamate

  • art. 3 Cost.

    invocato dal ricorrente come parametro di censura contro la compensazione delle spese fondata sulla serialità delle cause; la Corte non ne svolge una specifica interpretazione autonoma, ma accoglie la censura nei limiti della violazione delle norme sulle spese.

  • art. 24 Cost.

    richiamato a sostegno della doglianza sulla lesione del diritto di difesa derivante dalla compensazione delle spese; la decisione finale si fonda però sulle regole processuali in tema di liquidazione e compensazione.

  • art. 111 Cost.

    richiamato tra le norme costituzionali violate secondo il ricorrente; non assume autonoma ratio decidendi nel provvedimento.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato come regola generale della soccombenza nella regolazione delle spese; la Corte ribadisce che la deroga alla soccombenza richiede presupposti specifici e non può basarsi solo sulla serialità delle controversie.

  • art. 92 c.p.c.

    "gravi ed eccezionali ragioni"

    la Corte afferma che la compensazione delle spese è ammessa solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni specificamente individuate dal giudice; la mera pendenza di cause seriali o l'identità delle questioni non bastano.

  • art. 151 disp. att. c.p.c.

    richiamato dal ricorrente tra le norme violate; nel testo non emerge una specifica ratio su questa disposizione oltre al richiamo complessivo alla disciplina delle spese.

  • art. 4, comma 2, d.m. 55/2014

    la Corte precisa che la liquidazione di un unico compenso presuppone l'unicità del processo oppure la riunione di più processi; non è applicabile a procedimenti rimasti distinti.

  • artt. 12 e 14 preleggi

    invocati per escludere un'applicazione analogica del d.m. 55/2014; la Corte accoglie la tesi sostanziale secondo cui la norma regolamentare non consente il compenso unico in cause non riunite.

  • art. 414 c.p.c.

    richiamato solo nel secondo motivo in relazione alla pretesa identità di posizione processuale tra lavoratori; non costituisce centro autonomo della decisione.

  • Corte cost. n. 77 del 2018

    richiamata per affermare che la fattispecie rientrerebbe nell'ambito della compensazione riaperto da tale pronuncia; la Cassazione non condivide l'estensione automatica di tale apertura al caso concreto.

  • Cass. 20/09/2017 n. 21829

    richiamata come precedente secondo cui il compenso unico presuppone un unico processo o la riunione di processi separatamente introdotti.

  • Cass. 15/05/2018 n. 11815

    richiamata per l'affermazione generale che la sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale può costituire ragione di compensazione delle spese.

  • Cass. 14/10/2022 n. 30328

    richiamata per escludere che la scelta di agire separatamente possa essere letta come abuso del diritto difensivo idoneo, da sola, a giustificare la compensazione.

  • art. 380 bis 1 c.p.c.

    menzionato solo come base del procedimento camerale e del deposito di memoria; non incide sulla ratio decidendi.

Massime di principio

  • Nei procedimenti distinti e non riuniti, anche se aventi identico oggetto e trattati contestualmente, gli onorari dell'avvocato vanno liquidati separatamente per ciascun giudizio; il compenso unico è ammesso solo quando vi sia un unico processo oppure una formale riunione di processi.
  • La serialità delle controversie e la circostanza che in un diverso giudizio sia già stata pronunciata condanna alle spese non costituiscono, da sole, gravi ed eccezionali ragioni idonee a derogare alla regola della soccombenza e a giustificare la compensazione delle spese.
  • La compensazione ex art. 92 c.p.c. richiede una motivazione specifica e non può essere fondata su formule stereotipate o su una mera valutazione astratta della ripetitività delle cause; occorre che il giudice individui circostanze ulteriori e concrete.
  • La scelta della parte di promuovere più azioni separate, quando coerente con la tutela di posizioni individuali distinte, non può essere qualificata automaticamente come abuso del diritto difensivo né può, di per sé sola, incidere sul regime delle spese.
  • La sopravvenuta illegittimità costituzionale della norma applicata o l'oggettiva opinabilità della questione possono costituire ragioni di compensazione, ma solo se ricorrono i presupposti sostanziali elaborati dalla giurisprudenza e non in via meramente automatica.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteLicenziamento
RamiProcesso civileLavoro
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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