Cassazione Civile, Ordinanza n. 20878/2024 del 26/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da due procedure esecutive presso terzi, poi riunite, promosse nei confronti di un debitore da un creditore privato e dall'agente della riscossione. Il debitore ha proposto opposizione per contestare, da un lato, la validità di atti esecutivi come il decreto ingiuntivo e l'atto di precetto e, dall'altro, il diritto del creditore all'assegnazione delle somme pignorate. Il Tribunale ha ritenuto tardiva la fase di merito dell'opposizione, dichiarandola irricevibile/inammissibile perché introdotta oltre il termine fissato dal giudice dell'esecuzione. La Corte d'appello ha confermato per la parte sostanziale relativa all'opposizione all'esecuzione e ha dichiarato inammissibile l'appello sui capi qualificati come opposizione agli atti esecutivi, ritenendo applicabile il termine di costituzione di cinque giorni dalla notificazione anziché di dieci. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 163-bis, 165, 616 e 618 c.p.c. per l'erronea applicazione della dimidiazione del termine di costituzione e per la natura autonoma dell'iscrizione a ruolo rispetto alla costituzione in giudizio; 2) violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla mancata concessione del termine per memorie ex art. 101, comma 2, c.p.c.; 3) violazione dell'art. 91 c.p.c. in tema di spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso nella parte riferibile ai capi della decisione relativi all'opposizione agli atti esecutivi, perché tali capi erano autonomi e non più sindacabili nel modo dedotto. Quanto ai capi relativi all'opposizione all'esecuzione, ha rilevato d'ufficio la nullità del giudizio per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato, ritenuto litisconsorte necessario. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata limitatamente a tali capi e ha rinviato al Tribunale di Taranto, in diversa composizione, quale giudice di primo grado, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha inoltre richiamato il principio per cui, nella fase di merito introdotta a seguito di opposizione esecutiva, il termine per la costituzione non subisce riduzione e resta di dieci giorni dalla prima notificazione dell'atto di citazione.
Norme richiamate
base procedurale per la trattazione in camera di consiglio del ricorso
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma invocata per denunciare violazione o falsa applicazione di norme di diritto
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
norma invocata per denunciare nullità della sentenza e del procedimento
richiamato nel motivo di ricorso sulla disciplina dei termini di costituzione
richiamato nel motivo di ricorso sulla costituzione in giudizio
richiamato per la disciplina della fase di merito dell'opposizione esecutiva
richiamato per la disciplina dell'opposizione agli atti esecutivi e della fase di merito
richiamato per il dedotto vizio di omessa pronuncia
richiamato nel motivo di omessa pronuncia
art. 101, secondo comma, c.p.c.
richiamato come parametro della censura per mancata concessione di termine alle parti dopo rilievo officioso
richiamato per la regolazione delle spese di lite
norma che disciplina l'opposizione all'esecuzione, per la quale è stato ravvisato litisconsorzio necessario con il terzo pignorato
norma che disciplina l'opposizione agli atti esecutivi, rispetto alla quale la Corte ha dichiarato inammissibile la doglianza nei capi relativi
richiamato in relazione agli obblighi del terzo pignorato
richiamato in relazione agli obblighi del terzo pignorato
richiamato per la rimessione al primo giudice quando il difetto di contraddittorio non sia stato sanato nei gradi precedenti
richiamato per l'annullamento e il rinvio al giudice di primo grado in caso di violazione del litisconsorzio necessario
Massime di principio
- Quando l'opposizione esecutiva contiene sia censure contro gli atti esecutivi sia censure contro l'esecuzione, la sentenza che decide su entrambe contiene capi autonomi e l'impugnazione deve rispettare il diverso regime previsto per ciascun tipo di opposizione.
- Nel giudizio di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi promosso in relazione a un pignoramento presso terzi, il terzo pignorato è litisconsorte necessario, perché l'esito dell'opposizione incide sui suoi obblighi di custodia, astensione o pagamento verso il creditore.
- La mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario determina nullità dell'intero giudizio, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, e impone la cassazione della sentenza con rinvio al primo giudice se il vizio non sia stato sanato nei gradi di merito.
- Nella fase di merito introdotta a seguito di opposizione esecutiva, il termine per la costituzione della parte che propone la fase di merito non subisce riduzione e resta di dieci giorni dalla prima notificazione dell'atto di citazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 26 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20865/2024 del 26/07/2024
- ordinanza_civile · 26 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20866/2024 del 26/07/2024
- ordinanza_civile · 26 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20868/2024 del 26/07/2024
- ordinanza_civile · 26 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20871/2024 del 26/07/2024
- ordinanza_civile · 26 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20872/2024 del 26/07/2024
- ordinanza_civile · 26 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20874/2024 del 26/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →