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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24743/2025 del 07/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione non entra nel merito della responsabilità penale, ma si limita a escludere l'ammissibilità della doglianza proposta contro il parametro della pena pecuniaria sostitutiva.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il difensore dell'imputato ha proposto un unico motivo di ricorso contro la sentenza del Tribunale, deducendo l'inosservanza della legge penale nella determinazione dell'ammontare della pena pecuniaria sostitutiva applicata. La censura investiva quindi solo il trattamento sanzionatorio, e in particolare il quantum della pena pecuniaria sostitutiva, nell'ambito di una sentenza di applicazione della pena. La Corte ha rilevato che il motivo era, oltre che generico, comunque non deducibile in cassazione perché estraneo ai tassativi vizi di legittimità consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. nel giudizio avverso le sentenze di applicazione della pena.

Norme richiamate

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    tassativi vizi di legittimità che possono essere proposti

    Nel giudizio di legittimità avverso le sentenze di applicazione della pena, il ricorso è ammissibile solo per i vizi tassativamente previsti; una censura sulla determinazione della pena pecuniaria sostitutiva, quando non rientri in tali vizi, è inammissibile.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione contro una sentenza di applicazione della pena, il controllo di legittimità è limitato ai soli vizi espressamente consentiti dalla legge processuale.
  • La doglianza che attenga alla mera determinazione quantitativa della pena pecuniaria sostitutiva non è deducibile in cassazione se non si traduce in uno dei tassativi vizi di legittimità previsti per tale tipo di impugnazione.
  • Una censura generica e comunque estranea all'ambito dei motivi consentiti determina l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

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