Cassazione Penale, Ordinanza n. 11615/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Palermo, emessa in funzione di giudice dell'esecuzione, che aveva rigettato l'istanza di riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra reati separatamente giudicati in sede di cognizione. Nell'unico motivo ha sostenuto che il giudice dell'esecuzione avrebbe mal applicato i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità sull'unicità del disegno criminoso, valorizzando in modo insufficiente l'analogia del modus operandi, l'ampiezza del programma criminoso di un'associazione finalizzata al narcotraffico e l'asserita riconducibilità delle singole cessioni al programma associativo. Ha inoltre contestato il rilievo dato alla diversità dei correi, deducendo che la contestazione del reato associativo ex art. 74 d.P.R. 309/1990 comprendeva anche soggetti rimasti ignoti.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso generico, fattuale e non confrontato con la motivazione dell'ordinanza impugnata. Ha ribadito che il riconoscimento della continuazione, anche in executivis, richiede una verifica rigorosa dell'esistenza, già al momento del primo reato, di una programmazione dei successivi almeno nelle linee essenziali; gli indici quali omogeneità delle violazioni, bene protetto e contiguità spazio-temporale sono solo sintomi e non bastano da soli. Nel caso concreto, ha giudicato logica e plausibile la motivazione del giudice dell'esecuzione, che aveva escluso l'unicità del disegno criminoso valorizzando soprattutto la distanza temporale di sette anni tra i fatti di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990 e la partecipazione del condannato al sodalizio di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990, in assenza di elementi obiettivi atti a dimostrare una preventiva deliberazione unitaria. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma invocata per ottenere il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva tra reati già oggetto di separati giudizi di cognizione
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
richiamato come uno dei reati oggetto del giudizio di cognizione, collocato temporalmente a distanza rispetto alla partecipazione al sodalizio
art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
richiamato come reato associativo finalizzato al traffico di stupefacenti, rispetto al quale si discuteva della possibile programmazione dei reati-fine
base della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in conseguenza dell'inammissibilità
Corte cost. n. 186 del 2000
richiamata quale fondamento del profilo di colpa connesso all'irritualità dell'impugnazione, rilevante ai fini della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione richiede una verifica rigorosa, anche in sede esecutiva, della previa programmazione dei reati successivi almeno nelle loro linee essenziali al momento del primo fatto.
- L'omogeneità delle violazioni, l'identità del bene giuridico e la contiguità spazio-temporale degli illeciti costituiscono soltanto indici sintomatici, non sufficienti da soli a dimostrare l'unicità del disegno criminoso.
- Per i reati-fine collegati a un reato associativo, la continuazione è configurabile solo se tali reati risultano programmati sin dalla costituzione del sodalizio nelle loro linee essenziali.
- In sede di legittimità, è inammissibile il ricorso che non si confronti in modo specifico con la motivazione del provvedimento impugnato e si risolva in deduzioni generiche o meramente fattuali.
- La distanza temporale significativa tra i fatti e l'assenza di elementi oggettivi desumibili dalle sentenze di condanna o allegati dalla difesa possono legittimare l'esclusione dell'unicità del disegno criminoso.
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